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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 al personale ferroviario, escluso
il personale con qualifiche dirigenziali, competono i seguenti
stipendi annui lordi iniziali:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire
prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.110.000
seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.014.200
terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.384.100
quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.671.800
quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.288.300
sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617.100
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.439.100
ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.466.600
nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.439.400
2. A decorrere dal 1 gennaio 1985 al personale di cui al precedente
comma competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lire
prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.740.000
seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.782.800
terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.209.400
quarta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.541.200
quinta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.252.200
sesta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.631.400
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.579.400
ottava categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.764.400
nona categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.039.600
3. La progressione economica degli stipendi annui lordi iniziali
indicati ai commi precedenti si sviluppa in otto classi biennali di
stipendio in cifra fissa ed in successivi aumenti periodici biennali,
in numero illimitato, sempre di importo fisso, nelle misure
sottoindicate:
=====================================================================
Importo degli aumenti
Categorie
Importo delle classi di
periodici dopo l'ottava
stipendio
classe
=====================================================================
1
316.800
162.360
---------------------------------------------------------------------
2
386.496
198.079
---------------------------------------------------------------------
3
415.008
212.691
---------------------------------------------------------------------
4
437.184
224.056
---------------------------------------------------------------------
5
484.704
248.410
---------------------------------------------------------------------
6
510.048
261.399
---------------------------------------------------------------------
7
573.408
293.871
---------------------------------------------------------------------
8
652.608
334.461
---------------------------------------------------------------------
9
804.672
412.394
4. Sulla base di quanto disposto ai precedenti commi 1, 2 e 3 dal 1
gennaio 1984 la tabella 2 degli stipendi allegata alla legge 10
luglio 1984, n. 292, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla
presente legge e dal 1 gennaio 1985, quest'ultima tabella e'
sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.
5. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono
l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni
particolari le misure iniziali e le successive classi di stipendio
previste dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, sono
suscettibili di aumenti periodici convenzionali pari per importo a
quelli calcolati, per ogni categoria, sulle corrispondenti classi di
stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984,
n. 292.
6. In occasione delle trasformazioni tabellari previste dal
presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 1984 e dal 1 gennaio
1985, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta
con riferimento alla classe di stipendio o all'aumento periodico,
anche convenzionale, in godimento alle suddette date, con la
conservazione dell'anzianita' maturata nella classe o nell'aumento
periodico stessi, ai fini dei successivi aumenti.
7. Resta ferma l'eventuale differenza stipendiale di cui al decimo
comma dell'articolo 7 della legge 10 luglio 1934, n. 292, la quale
viene riassorbita in occasione dell'attribuzione della successiva
classe o del successivo aumento periodico di stipendio.
8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni
straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di
quiescenza, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed
i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione dell'equo
indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, fatta
salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della
legge 1 luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano
presentato la domanda per concessione del beneficio entro il 1
settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 4:
La legge 10 luglio 1984, n. 292, recante nuove norme in
materia di assetto giuridico ed economico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1984, n. 193.
Nota all'art. 1, comma 5:
Vedi nota precedente.
Nota all'art. 1, comma 7:
Il decimo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1984,
n. 292, e' il seguente:
"Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di
stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento
periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima
classe, ferma restando la corresponsione di detto nuovo
stipendio, il personale si considera inquadrato nella
classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente
inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due
stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va
considerata, previa temporizzazione ai fini della ulteriore
progressione economica. La temporizzazione della differenza
fra i suddetti stipendi espressa in mesi e' pari a
ventiquattro volte la differenza stessa divisa per
l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di
maturazione".
Note all'art. 1, comma 8:
- Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
dello Stato. Si trascrive il comma ottavo dell'art. 68 del
testo unico, riguardante l'equo indennizzo:
"Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le
spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
perdita della integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato".
- L'art. 4 della legge 1 luglio 1982, n. 426 (Norme sul
trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), e' il
seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e
non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello
Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei
seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese
superiore a quindici giorni:
seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905
quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971
quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039
sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130
settima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5255
Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento
distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di
buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo
indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente
articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui
confronti e' stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma,
della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1 ottobre
1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non
di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli
non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e' subordinata alla presentazione entro il termine perentorio
di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge, della domanda corredata della relativa
documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti
dell'Azienda.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al
personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal
servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente
articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di
cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex
Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954.
L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine
perentorio di centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa
documentazione ove quest'ultima, non sia gia' acquisita agli atti
dell'Azienda".