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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della
scuola di guerra dell'Esercito, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i
seguenti corsi della durata di un anno accademico:
a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e
uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in
servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa
l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in
comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita'
di lavoro dei comandi;
b) corso di istituto per i capitani in servizio permanente
effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte
presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali
carabinieri e le unita' di impiego;
c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare
ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che
abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente
lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di
istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad
assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi
centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di
perfezionarne la formazione quali comandanti";
2) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani
in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non
abbiano gia' frequentato il corso di stato maggiore o il corso di
aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente
inclusi nella aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al
grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del
corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver
compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento,
salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di
carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria
determinazione o a comprovata infermita'.";
3) all'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma:
"Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del
corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami
finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella
graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale.";
4) il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di
corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun concorso e'
riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai
frequentatori dello stesso corso di stato maggiore o dello stesso
corso di istituto.";
5) dopo il quinto comma dell'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
"A decorrere dall'anno accademico 1986-87, il numero dei posti
da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali del ruolo normale
unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verra'
stabilito nel bando di concorso in relazione alle esigenze della
forza armata, ma non potra' superare le 50 unita'.";
6) il secondo e il terzo comma dell'art. 7 sono sostituiti dai
seguenti:
Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore o
del corso d'istituto fa media col punteggio risultante dall'esame
degli altri titoli di cui al comma precedente.
L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in
trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata dal Ministro
della difesa, che e' presieduta dal comandante della scuola di guerra
e di cui fanno parte, in qualita' di membri, il direttore generale
per gli ufficiali dell'Esercito ed un capo reparto dello stato
maggiore dell'Esercito. Disimpegna le funzioni di segretario senza
diritto di voto un ufficiale della Direzione generale per gli
ufficiali dell'Esercito.
Quando si tratti di esaminare i titoli degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri fanno altresi' parte della commissione, di
cui al precedente comma, in qualita' di membri, il vice comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, il capo dell'ufficio personale
ufficiali del comando generale dell'Arma dei carabinieri e, in luogo
del capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, il comandante
della scuola ufficiali carabinieri.
Nel caso in cui il comandante della scuola di guerra sia meno
elevato in grado o meno anziano in ruolo del direttore generale o del
vice comandante dell'Arma dei carabinieri, i suddetti ufficiali
generali membri sono sostituiti rispettivamente dal vice direttore
generale e dal capo di stato maggiore del comando generale dell'Arma
dei carabinieri".
NOTE
Nota all'art. 1, numero 3:
Il testo dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192
(Norme sui corsi della scuola dell'Esercito), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Agli ufficiali frequentatori del corso di
stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali,
le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del
corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria
e' pubblicata nel Giornale ufficiale.
Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori
del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate
negli esami finali e, al termine del corso, la posizione
occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata
nel Giornale ufficiale".
Nota all'art. 1, numeri 4 e 5:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 192/1976, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - Per essere ammessi al corso superiore di stato
maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed
esami.
L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di
corsi di stato maggiore o di corsi d'istituto e ciascun
concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi
terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso
di stato maggiore o dello stesso corso di istituto.
L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per
motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato
riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria
determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare
al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione
della causa impeditiva.
L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al
concorso per insufficienza di titoli puo' partecipare al
primo o al secondo concorso bandito dopo quello non
superato o al quale non e' stato ammesso.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio non puo' superare un sesto del numero
degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano
superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per
i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo
12 della presente legge.
A decorrere dall'anno accademico 1986-1987, il numero dei
posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali
del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio verra' stabilito nel bando di concorso
in relazione alle esigenze della forza armata, ma non
potra' superare le 50 unita'.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a
quelli di cui al precedente comma, e' stabilito nel bando
di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta
Arma, nel limite massimo di sei unita'.
Nota all'art. 1, numero 6:
Del testo dell'art. 7 della legge n. 192/1976, si
riportano il primo e l'ultimo comma, tra i quali vanno
inseriti i commi sostituiti dalla presente legge:
"primo comma: L'esame dei titoli e' inteso ad accertare
il possesso in misura elevata dei requisiti indicati
all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in
modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare
con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e
di disimpegnare successivamente funzioni di stato
maggiore".
"Ultimo comma: I criteri per la valutazione dei titoli
sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della
presente legge Nota all'art. 2:
La legge 12 novembre 1955, n. 1137, concerne: Avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica. La tabella n. 4 allegata a detta legge
riguarda i vantaggi di carriera per gli ufficiali in
servizio permanente effettivo dell'Esercito. Il quadro I di
detta tabella - sostituito dalla legge qui pubblicata -
concerne il ruolo nell'Arma dei carabinieri.