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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e beneficiari degli interventi
Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria
aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e
di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del
settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge
in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi
industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i
programmi che comportino per l'industria italiana:
1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare
riferimento alle aree meridionali del Paese;
3) l'accrescimento di competitivita' in campo internazionale;
4) l'accrescimento della capacita' di collaborazione con tutti i
Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul
piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di
produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.
Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui
attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e
revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali
aeronautici nonche' di parti degli stessi.