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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui
all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a totale
carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento
iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero
della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DEGAN, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
- L'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, prevede
un'indennita' per il proprietario di animali abbattuti
perche' infetti o sospetti di infezione o di
contaminazione.