Legge Ordinaria n. 99 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Interventi in materia di opere pubbliche.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              Interventi in materia di opere idrauliche 
 
  E' autorizzata la spesa complessiva  di  lire  900  miliardi  cosi'
ripartita: 
    a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori  pubblici,  in  ragione  di  lire  200
miliardi nell'anno finanziario  1984,  lire  200  miliardi  nell'anno
finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986,  per
interventi in materia di opere idrauliche; 
    b)  lire  250  miliardi,  di  cui  lire  75  miliardi   nell'anno
finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986,  per
la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome  di
Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro
competenza; 
    c)  lire  50  miliardi,  di  cui  lire  25   miliardi   nell'anno
finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario  1986,  per
interventi di  competenza  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste per il completamento  delle  opere  idrauliche  di  cui  alla
lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.
789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio
1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonche'  per
sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi. 
  Lo stanziamento di cui al punto a) del  primo  comma  del  presente
articolo e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento  di
interventi  in  corso  di  attivazione,  per  l'esecuzione  di  opere
ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza  idraulica
dei corsi d'acqua, nonche' per sopperire agli oneri  derivanti  dalla
revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto. 
Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento  e'
utilizzata  per  la  formazione  dei  piani  di  bacino  a  carattere
interregionale, nonche' per il potenziamento del servizio idrografico
e mareografico. 
  I programmi di  intervento  di  cui  al  presente  articolo  ed  il
relativo stato di  attuazione  sono  oggetto  di  apposita  relazione
annuale  da  allegare  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dei lavori pubblici. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, lettera c):
            -  Il testo dell'art. 1, lettera c), del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella
          legge 26 febbraio 1982, n. 53, e' il seguente:
            "In attesa dell'emanazione delle nuove norma sulla difesa
          del  suolo  e'  autorizzata  la spesa di lire 800 miliardi,
          cosi' ripartita:
              (Omissis).
              "c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno
          finanziario  1982  e lire 50 miliardi nell'anno finanziario
          1983,    per    l'esecuzione,    a   cura   del   Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  degli  interventi  di
          interesse  nazionale,  urgenti  e indifferibili, sulla base
          dei   progetti   pronti,  nel  Settore  delle  sistemazioni
          idrauliche  connessa con le opere di accumulo, di riparto e
          di  adduzione  della  acqua  ad uso irriguo; i programmi di
          intervento     vengono     predisposti     dal    Ministero
          dell'agricoltura   e  delle  foreste  di  concerto  con  il
          Ministero  dei  lavori  pubblici  e d'intesa con le regioni
          interessate;".
            -  Il  testo  dell'articolo  unico della legge 3 febbraio
          1981,  n.  14 (Autorizzazione di spesa per il completamento
          di  opere  di  riforma  fondiaria nei territori vallivi del
          Mezzano), e' 11 seguente:
            "Per  il  completamento del programma di opere di riforma
          fondiaria  concernenti  l'assetto idraulico e la viabilita'
          del  bacino  del  Mezzano  (Ferrara), attuato a norma della
          legge  9  luglio 1957, n. 600, e' autorizzata, ai sensi del
          terzo   comma  dell'articolo  119  della  Costituzione,  la
          erogazione  di un contributo statale a favore della regione
          Emilia-Romagna,  per  un  importo  complessivo  di  lire 13
          miliardi,  ripartito  negli  anni  dal  1980  al  1985,  da
          iscrivere   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
            All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in
          lire   3  miliardi,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  del  fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
          all'uopo  utilizzando parte dell'accantonamento predisposto
          per la "Difesa del suolo".
            Le  quote  di  spesa  da iscrivere in bilancio negli anni
          successivi  saranno  determinate  annualmente  con la legge
          finanziaria.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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