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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi in materia di opere idrauliche
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 miliardi cosi'
ripartita:
a) lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200
miliardi nell'anno finanziario 1984, lire 200 miliardi nell'anno
finanziario 1985 e lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1986, per
interventi in materia di opere idrauliche;
b) lire 250 miliardi, di cui lire 75 miliardi nell'anno
finanziario 1985 e lire 175 miliardi nell'anno finanziario 1986, per
la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano di opere idrauliche e di navigazione interna di loro
competenza;
c) lire 50 miliardi, di cui lire 25 miliardi nell'anno
finanziario 1985 e lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1986, per
interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui alla
lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
789, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 febbraio
1982, n. 53, e di cui alla legge 3 febbraio 1981, n. 14, nonche' per
sopperire ad oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.
Lo stanziamento di cui al punto a) del primo comma del presente
articolo e' utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di
interventi in corso di attivazione, per l'esecuzione di opere
ritenute urgenti ed indifferibili, ai fini della sicurezza idraulica
dei corsi d'acqua, nonche' per sopperire agli oneri derivanti dalla
revisione dei prezzi contrattuali e dall'imposta sul valore aggiunto.
Una quota non inferiore al 10 per cento del predetto stanziamento e'
utilizzata per la formazione dei piani di bacino a carattere
interregionale, nonche' per il potenziamento del servizio idrografico
e mareografico.
I programmi di intervento di cui al presente articolo ed il
relativo stato di attuazione sono oggetto di apposita relazione
annuale da allegare allo stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 1, lettera c), del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 53, e' il seguente:
"In attesa dell'emanazione delle nuove norma sulla difesa
del suolo e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi,
cosi' ripartita:
(Omissis).
"c) lire 70 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'anno
finanziario 1982 e lire 50 miliardi nell'anno finanziario
1983, per l'esecuzione, a cura del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi di
interesse nazionale, urgenti e indifferibili, sulla base
dei progetti pronti, nel Settore delle sistemazioni
idrauliche connessa con le opere di accumulo, di riparto e
di adduzione della acqua ad uso irriguo; i programmi di
intervento vengono predisposti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il
Ministero dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni
interessate;".
- Il testo dell'articolo unico della legge 3 febbraio
1981, n. 14 (Autorizzazione di spesa per il completamento
di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del
Mezzano), e' 11 seguente:
"Per il completamento del programma di opere di riforma
fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilita'
del bacino del Mezzano (Ferrara), attuato a norma della
legge 9 luglio 1957, n. 600, e' autorizzata, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, la
erogazione di un contributo statale a favore della regione
Emilia-Romagna, per un importo complessivo di lire 13
miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al 1985, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in
lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto
per la "Difesa del suolo".
Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni
successivi saranno determinate annualmente con la legge
finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".