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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 gennaio 1986, autorizzato con l'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1985, n. 768, e' prorogato al 28 febbraio 1986.
Restano ferme le modalita' previste dal medesimo articolo 1.
Nota all'articolo 1:
L'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 768,
autorizzava l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1986 sino al 31 gennaio del medesimo anno.