Legge Ordinaria n. 106 del 02/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 aprile 1986 n. 87)
Modificazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, recante riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, e' sostituito
dal seguente:
  "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del
codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio
1970,  n.  300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori
di  cui  all'articolo  2  della  presente  legge  ovvero  a  mansioni
dirigenziali,  che  non  sia  avvenuta  in sostituzione di lavoratori
assenti  con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva
quando  si  sia  protratta  per  il  periodo di tre mesi o per quello
superiore fissato dai contratti collettivi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Note al nuovo testo dell'art. 6 della legge n. 190/1985:
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  2103,  primo comma, del
          codice civile e il seguente:
            "Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di
          lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad  un'altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive".
            -  Il  testo  dell'art.  2  della legge n. 190/1985 e' il
          seguente:
            "Art.  2.  - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai
          prestatori  di lavoro subordinato che, pur non appartenendo
          alla   categoria   dei  dirigenti,  svolgano  funzioni  con
          carattere  continuativo  di  rilevante  importanza  ai fini
          dello    sviluppo   e   dell'attuazione   degli   obiettivi
          dell'impresa.
            2.  I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri
          sono  stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o
          aziendale  in relazione a ciascun ramo di produzione e alla
          particolare struttura organizzativa dell'impresa.
            3.  Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di
          cui  al  comma  1  si  applicano  le  norme  riguardanti la
          categoria degli impiegati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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