Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 58, recante modificazioni
delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti
petroliferi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si applica l'ulteriore aumento a L. 77.053 per ettolitro, alla
temperatura di 15° centigradi";
al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si applica l'ulteriore aumento a L. 56.584 per ettolitro, alla
temperatura di 15° centigradi";
al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Dal 14 marzo 1986
si applica l'ulteriore aumento a L. 7.705,30 per ettolitro, alla
medesima temperatura e relativamente alla stessa eccedenza";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere
D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B,
rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e
riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come
combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 14.433 e da L. 12.906
a L. 16.089 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.
3-ter. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H),
punti 1-b), 1-c) e 1-d) della predetta tabella B, per gli oli
combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.567,
da L. 5.337 a L. 6.480 e da L. 14.733 a L. 18.355 per quintale".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 29 aprile 1986.