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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in
materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie
provinciali dello Stato, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente
al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma
aggiuntiva:
a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il
versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;
b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il
trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine
stabilito;
c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il
sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine
stabilito;
d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il
novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine
stabilito;
e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il
centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al
termine stabilito.
1-bis. Qualora il versamento dei contribuiti e premi venga
effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine
stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura pari al 200
per cento dei contributi e premi dovuti.
1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a
quella dovuta la somma aggiuntiva e' commisurata all'importo non
versato.
1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e
penali.
1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere
da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri
per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e
premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti,
fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma
aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad un tasso
non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le
disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali
per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni,
non provvedano ai loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il
versamento dei contributi e premi puo' essere effettuato anche in
rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima,
entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento
dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive
eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione";
al comma 4, le parole: "20 luglio 1985" sono sostituite dalle
seguenti: "2 febbraio 1986";
al comma 4, dopo le parole: "sempreche'," sono aggiunte le
seguenti: "nel caso di accoglimento della domanda, effettuino
puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento
che dei contributi correnti e,";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data
di rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori, le
sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e
agli esercenti attivita' commerciali, che entro il 20 febbraio 1986
presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una
riduzione del 50 per cento";
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo e'
sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985
erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia
previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli
istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla
definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale
dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985.
Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4
del presente articolo.
8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o
straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle
sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda
debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della
procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni dalla
data di chiusura della procedura stessa.
8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono
gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle
professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti
previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata
agli albi, elenchi o registri avanti richiamati";
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio
1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti
dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche
parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal
predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino
maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985";
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22
luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla
predetta data";
il comma 12 e' soppresso.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. E' sospeso il versamento dei contributi
scadenti dal 1 luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985
dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni. dai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con
aziende ubicate nelle zone terremotate dalla Campania e della
Basilicata.
2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le
aziende agricole che hanno gia' beneficiato a qualsiasi titolo dei
provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel
periodo di cui al comma precedente.
3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio
di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1 luglio 1986
con le modalita' e i termini che saranno fissati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 1-ter - 1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli
istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via
prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive,
previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del
personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base
alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini
dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di
anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo
all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per
l'esercizio medesimo.
2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni
definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei
fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti
disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti
stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle
quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed
ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di
previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e relativi all'attivita' ed all'organizzazione di
questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.
3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2,
restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei
contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.
4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui
al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi
disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonche' i
fondi gia' accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto
ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e
31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni
1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalita' di
potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.
Art. 1-quater - A decorrere dal 1 gennaio 1986 le aliquote
contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di
lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti
retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo
del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione puo'
essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute
nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo
trimestre dell'anno precedente.
Art. 1-quinquies - Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di
ritardato versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della
legge 7 agosto 1982, n. 256.
Art. 1-sexies - All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace
anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo
disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono
sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu'
violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le
quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato"".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 febbraio 1986.