Legge Ordinaria n. 11 del 31/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 31 gennaio 1986 n. 25)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in
materia previdenziale, di tesoreria e  di  servizi  delle  ragionerie
provinciali dello Stato, e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1: 
    il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    "1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed  assistenziali  successivamente
al  termine  stabilito  sono  tenuti  al  versamento  di  una   somma
aggiuntiva: 
      a) pari al 25 per cento dei contributi e  premi  dovuti  se  il
versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito; 
      b) in una misura variabile tra il 50 per cento  ed  il  75  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
trentunesimo  ed  il  sessantesimo  giorno  successivo   al   termine
stabilito; 
      c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed  il  100  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
sessantunesimo  ed  il  novantesimo  giorno  successivo  al   termine
stabilito; 
      d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il  150  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
novantunesimo ed il  centottantesimo  giorno  successivo  al  termine
stabilito; 
      e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il  200  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
centottantunesimo ed il  duecentosettantesimo  giorno  successivo  al
termine stabilito. 
    1-bis. Qualora  il  versamento  dei  contribuiti  e  premi  venga
effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine
stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura  pari  al  200
per cento dei contributi e premi dovuti. 
    1-ter. Nel caso di versamento effettuato in  misura  inferiore  a
quella dovuta la somma  aggiuntiva  e'  commisurata  all'importo  non
versato. 
    1-quater. Restano ferme le ulteriori  sanzioni  amministrative  e
penali. 
    1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere
da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri
per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva"; 
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e
premi di cui al comma 1 da parte di enti non  economici  e  di  enti,
fondazioni  e  associazioni  non  aventi  fine  di  lucro,  la  somma
aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad  un  tasso
non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il  ritardo  o
l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione"; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985  le
disposizioni del comma 1 si applicano qualora i  soggetti,  ai  quali
per detti contributi e premi non siano  state  accordate  rateazioni,
non provvedano ai loro versamento  entro  il  20  febbraio  1986.  Il
versamento dei contributi e premi puo'  essere  effettuato  anche  in
rate mensili in numero non superiore a sei,  delle  quali  la  prima,
entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento
dei contributi e premi dovuti;  sull'importo  delle  rate  successive
eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione"; 
    al comma 4, le parole: "20 luglio  1985"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2 febbraio 1986"; 
    al comma 4,  dopo  le  parole:  "sempreche',"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "nel  caso  di  accoglimento  della  domanda,   effettuino
puntualmente il versamento sia delle quote  mensili  di  ammortamento
che dei contributi correnti e,"; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva  alla  data
di rilascio  dei  bollettini  da  parte  degli  enti  impositori,  le
sanzioni di cui al precedente comma 1  si  applicano  ai  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani  e
agli esercenti attivita' commerciali, che entro il 20  febbraio  1986
presentino domanda di iscrizione  negli  appositi  elenchi,  con  una
riduzione del 50 per cento"; 
    dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
    "8-bis. Il termine di cui al comma 4  del  presente  articolo  e'
sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985
erano parte in procedimenti amministrativi o  giudiziari  in  materia
previdenziale e assistenziale. Nei confronti di  tali  soggetti,  gli
istituti  previdenziali   e   assistenziali,   successivamente   alla
definizione della vertenza, fisseranno  il  termine  entro  il  quale
dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985.
Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma  4
del presente articolo. 
    8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o
straordinaria alla data del 31  dicembre  1985  non  incorrono  nelle
sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto  riguarda
debiti  contributivi  consolidati  anteriormente  all'apertura  della
procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni  dalla
data di chiusura della procedura stessa. 
    8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i  quali  sono
gestiti  gli  albi,  elenchi  o  registri  delle  imprese   o   delle
professioni, sono  tenuti  a  comunicare  trimestralmente  agli  enti
previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata
agli albi, elenchi o registri avanti richiamati"; 
    dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
    "9-bis. I soggetti che ai  sensi  del  decreto-legge  21  gennaio
1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  22
marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di  regolarizzazione  dei
contributi  e  dei  premi  dovuti  alle  gestioni  previdenziali   ed
assistenziali mediante cessione  di  crediti  vantati  nei  confronti
dello Stato e  di  altre  pubbliche  amministrazioni  ritenuti  anche
parzialmente non maturati, sono  ammessi  ai  benefici  previsti  dal
predetto decreto-legge a condizione che i  crediti  ceduti  risultino
maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985"; 
    il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    "11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22
luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in  vigore  alla
predetta data"; 
    il comma 12 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti: 
    "Art. 1-bis.  -  1.  E'  sospeso  il  versamento  dei  contributi
scadenti dal 1 luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di  competenza  1985
dai datori di lavoro agricolo e, per le  proprie  assicurazioni.  dai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e  rispettivi  concedenti  con
aziende  ubicate  nelle  zone  terremotate  dalla  Campania  e  della
Basilicata. 
    2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono  escluse  le
aziende agricole che hanno gia' beneficiato a  qualsiasi  titolo  dei
provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti  a  scadere  nel
periodo di cui al comma precedente. 
    3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza  aggravio
di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1  luglio  1986
con le modalita' e i termini che  saranno  fissati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
    Art. 1-ter - 1. E' fatto obbligo ai legali  rappresentanti  degli
istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare,  in  via
prioritaria, per la regolarizzazione  delle  posizioni  contributive,
previdenziali  ed  assistenziali,  e  di   quelle   retributive   del
personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite  in  base
alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi
di cui  agli  articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli  stessi  fini
dovranno  essere  utilizzate  le  somme   percepite   a   titolo   di
anticipazioni in  conto  dei  contributi  al  finanziamento  relativo
all'esercizio 1985  ed  a  seguito  di  ripartizione  definitiva  per
l'esercizio medesimo. 
    2.  Per  gli  anni  1982,  1983,  1984  e  1985  le  ripartizioni
definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale  dei
fondi di cui al comma 1  sono  effettuate,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti
stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento  alle
quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981  ed
ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di
previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato  e  di
assistenza sociale e relativi all'attivita' ed all'organizzazione  di
questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985. 
    3. In attesa delle ripartizioni definitive di  cui  al  comma  2,
restano provvisoriamente confermate  le  anticipazioni  disposte  dal
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  conto  dei
contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983. 
    4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione  di  cui
al comma 2 si applicano sul 90 per  cento  dell'ammontare  dei  fondi
disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonche'  i
fondi gia' accantonati ai sensi degli articoli 2  e  15  del  decreto
ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio  1983  e
31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per  gli  anni
1982 e 1983, saranno utilizzati,  secondo  i  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentiti
gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per  finalita'  di
potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi. 
    Art. 1-quater - A  decorrere  dal  1  gennaio  1986  le  aliquote
contributive previdenziali ed assistenziali a carico  dei  datori  di
lavoro operanti nel comune di  Campione  d'Italia  per  i  dipendenti
retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il  limite  massimo
del 50 per  cento  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
    2. A decorrere dall'anno 1988  la  misura  della  riduzione  puo'
essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute
nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel  corso  dell'ultimo
trimestre dell'anno precedente. 
    Art.  1-quinquies  -  Le  disposizioni  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel  caso  di
ritardato versamento del contributo previsto  dall'articolo  8  della
legge 7 agosto 1982, n. 256. 
    Art. 1-sexies - All'articolo 8 della legge 24 novembre  1981,  n.
689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "Alla stessa sanzione  prevista  dal  precedente  comma  soggiace
anche chi con piu' azioni od  omissioni,  esecutive  di  un  medesimo
disegno posto in essere  in  violazione  di  norme  che  stabiliscono
sanzioni amministrative,  commette,  anche  in  tempi  diversi,  piu'
violazioni della stessa o di diverse norme di  legge  in  materia  di
previdenza ed assistenza obbligatorie. 
    La disposizione di cui al precedente comma si applica anche  alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore  della  legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre  1985,  n.  688,  per  le
quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato"". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 febbraio 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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