Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano
straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attivita'
lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 -, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di
enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita',
promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici
economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di
ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti
per l'assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di
lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano
iscritti da almeno 12 mesi nella prima e seconda classe delle liste
di collocamento di cui all'articolo 10, comma secondo, della legge 29
aprile 1949, n. 264. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro
consorzi possono proporre progetti nell'ambito del predetto piano
straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo
comma 2. In ogni caso, i tempi e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' di formazione e lavoro devono essere definiti nei
progetti presentati, che devono recare l'indicazione dei programmi
formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da
acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate
convenzioni con le universita'.
2. In deroga al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, prima richiamato, i progetti di cui
al comma 1 del presente articolo sono approvati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di
valutazione nominato con decreto del Ministro medesimo e composto:
a) dal presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), o da un funzionario
dell'istituto, da lui designato;
b) dal direttore generale del collocamento della manodopera e dal
dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale
dei lavoratori, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonche' da un dirigente del Ministero del tesoro, designato dal
Ministro del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente
generale;
c) da sei esperti nella materia, nominati sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Il Comitato tecnico e' integrato, di volta in volta, dai
rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti vengono
realizzati ed e' coordinato da uno dei predetti membri, designato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. La misura del compenso da corrispondere ai suddetti componenti
del Comitato tecnico di valutazione sara' determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro.
5. Ai fini dell'approvazione hanno priorita':
a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano,
tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della
disoccupazione giovanile piu' elevati;
b) i progetti che prevedono l'assunzione di manodopera femminile
in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata;
c) i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta
scolarizzazione per profili professionali particolarmente
qualificati;
d) i progetti che prevedono l'assunzione anche di lavoratori
appartenenti a categorie che trovano difficolta' ad inserirsi nel
mercato del lavoro;
e) i progetti predisposti d'intesa con le associazioni sindacali
territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base
dei progetti di cui al comma 1, e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di
formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della
retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di
categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento per le imprese
che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica,
delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di
precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica
elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine
elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione e della
costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il
controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle
biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi di
cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per
cento.
7. Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base
dei progetti di cui al comma 1 e mantenuto in servizio a tempo
indeterminato, e' corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un
contributo mensile di L. 100.000 per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta. Tale contributo e' elevato a L. 200.000 per le aree di
cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
8. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai
sensi della presente legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al
precedente comma 1 tenuti al versamento dei contributi previdenziali
a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin
dall'assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali
gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei
datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma 6
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle
disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
9. I contributi di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono cumulabili
con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia
diritto.
10. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita'
di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi 6
e 7, anche con il sistema del conguaglio. Con i medesimi decreti si
dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati
e si determinano le modalita' della sua erogazione, prevedendosi in
ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia
erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute.
Non e' ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di
retribuzione per le ore di formazione.
11. Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme
erogate a norma del precedente comma.
12. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su
proposta del Comitato tecnico di valutazione, dispone che siano
effettuati controlli, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro,
sull'attuazione dei progetti approvati a norma dei precedenti commi 2
e 5. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei medesimi,
revoca i contributi concessi.
13. Periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la
verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
14. Le modalita' di attuazione, nel settore marittimo, del piano
straordinario di cui al precedente comma 1, vengono determinate con
decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
15. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si
applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n.
218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi
straordinari nel Mezzogiorno) al primo e al secondo comma
cosi' dispone:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi".
- I primi sei commi dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali) prevedono che:
"1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i
ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in
attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di
formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non
rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese
e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della
legge 12 agosto 1977. n. 675, ovvero non abbiano proceduto
a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la
richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per
l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette sospensioni e
riduzioni di personale.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente,
una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai
cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei
requisiti necessari. In caso di carenza di predetto
personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si
procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti
predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro
organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione
regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione
regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Nel caso in cui essi interessino piu' ambiti
regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
giorni dalla loro presentazione, la delibera della
commissione regionale per l'impiego, i progetti sono
sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
L'approvazione preventiva non e richiesta per i progetti
conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione
e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto
dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato
provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi
formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere
predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24
della legge predetta, da destinare al finanziamento dei
progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al
comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal
presente decreto. Il periodo di fori azione e lavoro e'
computato nell'anzianita' di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e
lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalita' dei lavoratori".
- Il testo dell'art. 10, secondo comma, della legge n.
264/1949 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro
e di assistenza dei lavoratori involontariamente
disoccupati) e' il seguente:
"Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti
classificazioni:
1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro
stato di disoccupazione;
2) giovani di eta' inferiore ai 21 anni, ed altre
persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle
armi;
3) casalinghe in cerca di lavoro;
4) pensionati in cerca di occupazione;
5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione".
Nota all'art. 1, comma 2:
Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984
v. nelle note all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, commi 6 e 7:
Per il testo dei primi due commi dell'art. 1 del testo
unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 v. nelle note
all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 1, commi 8 e 15:
Per il testo dei primi sei commi dell'art. 3 dei D.L. n.
726/1984 v. nelle note all'art. 1, comma 1.