Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obblighi di comunicazione
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10
febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di
situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli
istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria
vigilanza che posseggono, anche attraverso societa' controllate o
fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti,
partecipazioni di societa' o enti, aventi sedi in Italia o
all'estero, esercenti attivita' creditizia, ovvero, in via esclusiva
o principale, attivita' finanziaria consistente nella concessione di
finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni,
nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori
mobiliari.
Le modalita' e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei
dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio che stabilisce altresi' la misura della
partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potra'
essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano
attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui
capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa'
controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti,
nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti
di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono
fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni
necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini
stabiliti dalle autorita' competenti ad esercitare la vigilanza su
base consolidata.
3. Le societa' e gli enti con sede in Italia che esercitano
attivita' creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui
capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso societa'
controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti,
nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti
di credito aventi sede in altro Stato della Comunita' economica
europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le
informazioni di cui al comma 2.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi dell'articolo 14 della
legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito
e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca
d'Italia puo' richiedere alle societa' ed agli enti di cui ai commi 2
e 3, ancorche' non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione
anche periodica di dati e notizie nonche' la certificazione dello
stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
notizie richiesti nonche' delle informazioni fornite per il
consolidamento, la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le
societa' e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria
vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle
competenti autorita' di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia puo' altresi' consentire che la verifica delle
informazioni fornite dalle societa' e dagli enti di cui al comma 3
sia effettuata dalle competenti autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri della Comunita' economica europea che ne facciano
richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle
predette autorita'.
NOTE
Nota al titolo:
La direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983,
concernente la "Vigilanza su base consolidata degli enti
creditizi" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee N.C. 193/18 del 18 luglio 1983.
- Il testo degli articoli 31, 32, 33, 35 e 42 del R.D.L.
n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per
la disciplina della funzione creditizia) e',
rispettivamente, il seguente:
"Art. 31. - Le aziende sottoposte alle disposizioni del
presente titolo sono tenute a trasmettere all'ispettorato,
nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni
periodiche ed i bilanci, nonche' ogni altro dato richiesto.
L'Ispettorato potra' inoltre disporre ispezioni
periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che
avranno facolta' di chiedere la esibizione di tutti i
documenti e gli atti che riterranno opportuni per
l'esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le
ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle
attivita' del titolare estranee all'esercizio dell'azienda
bancaria, anche se amministrativamente distinte.
I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare
all'Ispettorato. oltre ai dati di cui al primo comma del
presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci
riguardanti l'attivita' non bancaria, secondo le norme che
verranno stabilite dall'ispettorato.
Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente
titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche
pubblicitario che ad esse si riferisca devono indicare il
capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve,
secondo l'ultimo bilancio approvato".
"Art. 32. - Le aziende di credito soggette alle
disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle
istruzioni che l'ispettorato comunichera' conformemente
alle deliberazioni del Comitato dei Ministri,
relativamente:
a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni
periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai
termini e modalita' per la formazione, la pubblicazione e
l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle
condizioni delle operazioni di deposito e di conto
corrente;
c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di
investimenti considerate in rapporto alla liquidita', sia
alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si
riferiscono gli investimenti;
e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi
alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano
le leggi vigenti;
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita'
ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in
eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono
sottostare i debitori e i creditori delle aziende di
credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un
termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito
agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati
con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo
specificato entro tale termine, il conto si intendera'
senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;
h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio
derivanti dal cumulo dei fidi.
Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e
di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia
di cui al presente articolo".
"Art. 33. - Il Comitato dei Ministri ha facolta' di
stabilire che determinate forme di impiego debbano essere
preventivamente autorizzate dall'ispettorato.
I provvedimenti di cui al precedente ed al presente
articolo possono essere di carattere generale ovvero
particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e
possono essere sempre modificati, con congruo periodo di
preavviso".
"Art. 35. - L'ispettorato ha anche facolta', nei
confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci
e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di
amministrazione e di altri organi amministrativi, per
sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle
aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni
quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive
contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato,
l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
c) di fissare modalita' per l'eliminazione, la
riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi
riscontrati nella situazione delle aziende predette.
L'Ispettorato ha inoltre facolta':
a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio
sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
b) di determinare i limiti massimi dei fidi
concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni
in caso di constatate eccedenze;
c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i
richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni
patrimoniali ed economiche perche' i Fidi stessi vengano
concessi;
d) di esprimere il proprio parere in merito al
ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per
la convocazione dei creditori al fine di proporre un
concordato preventivo. Il ricorso e' dichiarato
inammissibile dall'autorita' giudiziaria, se non
accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice
dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione
del ricorso".
"Art. 42. - L'ispettorato ha facolta' di disporre nei
riguardi degli istituiti indicati nell'art. 41 ispezioni
periodiche o straordinarie a mezzo funzionari che avranno
facolta' di chiedere la esibizione di tutti i documenti e
degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle
loro funzioni.
Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato
i bilanci annui ed ogni altro dato richiesto.
Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di
sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del 1°
comma dell'art. 38.
Agli istituti indicati nell'art. 41 e' applicabile la
procedura di amministrazione straordinaria regolata dal
capo II del titolo VII della presente legge, quando
ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57".
AVVERTENZE:
L'"Ispettorato", cui si riferiscono le nonne sopra
trascritte, e' quello "per la difesa del risparmio e per
l'esercizio del credito" di cui all'art. 11 del citato R.D.
n. 375/1936. Le sue funzioni sono state attribuite alla
Banca d'Italia con D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.
Il "Comitato dei Ministri" figurante negli articoli 32 e
33 e', ora, il Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio.
L'ultimo comma dell'art. 42 e' stato aggiunto dalla legge
10 giugno 1940, n. 933.
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 23/1981
(Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di
istituti ed enti di credito di diritto pubblico;
modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, recante lo
sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale
nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per
incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di
pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere
pubbliche) e' il seguente:
"Art. 14. - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la
raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si
applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con
la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e
integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli
articoli 32, 33 e 35.
Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle
istruzioni che la Banca d'Italia comunichera',
conformemente alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio,
relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle
situazioni periodiche nonche' ai criteri per limitare la
concentrazione dei rischi.
La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi
istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle
assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei
consigli di amministrazione e di altri organi
amministrativi, quando lo ritenga necessario.
La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di dare ai detti
istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i
loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
E' abrogato l'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370".