Legge Ordinaria n. 150 del 07/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 10 maggio 1986 n. 107)
Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Dopo l'articolo 11  della  legge  16  dicembre  1977,  n.  904,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai
sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel
termine di trenta giorni dalla notizia della  nomina,  una  relazione
sullo stato e sulla situazione patrimoniale della societa'. 
  Se gli amministratori sono  sconosciuti  o  trasferiti  per  ignota
destinazione, il presidente del tribunale puo' concedere, a  domanda,
una proroga non maggiore di sessanta giorni  per  il  deposito  della
relazione. 
  Se dalla relazione risulta l'inesistenza di  elementi  patrimoniali
attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del  liquidatore,
questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la  dichiarazione  di
fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero  la  cancellazione
della societa'. Il tribunale,  in  questo  secondo  caso,  ordina  la
cancellazione della societa' dal registro delle  imprese  e  provvede
alla  liquidazione  delle  spese  e  del  compenso  del   liquidatore
ponendoli a carico dell'erario, integralmente  o  per  la  differenza
necessaria. Il compenso del  liquidatore  e'  determinato  secondo  i
criteri stabiliti per la determinazione  dei  compensi  spettanti  ai
curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000. 
  Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute  e  liquidate
per la  cancellazione  della  societa'  dovranno  essere  dall'erario
recuperati   con   l'esecuzione   forzata   nei    confronti    degli
amministratori e dei componenti  il  collegio  sindacale,  quando  ne
risulta la responsabilita' in proprio. 
  In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari. 
  La presentazione della relazione e la cancellazione della  societa'
disposta dal tribunale ai  sensi  del  precedente  terzo  comma  sono
esenti da tributi e diritti di ogni specie". 
  Il termine per la presentazione della relazione, di  cui  al  primo
comma dell'articolo 11-bis della legge  16  dicembre  1977,  n.  904,
introdotto dal presente articolo,  rispetto  alle  liquidazioni  gia'
aperte nel momento di entrata in vigore della presente legge, decorre
da questa ultima data. 
 
          Note al titolo:
            La  legge n. 904/1977 reca "Modificazioni alla disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e al
          regime   tributario   dei  dividendi  e  degli  aumenti  di
          capitale,  adeguamento del capitale minimo delle societa' e
          altre norme in materia fiscale e societaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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