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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima
ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo
sviluppo (International Development Association - IDA) della quale
l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che
ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L.
611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a
partire dal 1985.
Nota all'art. 1:
La legge n. 1478/1962 riguarda, come indicato
nell'articolo, l'approvazione e l'esecuzione dello statuto
dell'Associazione internazionale per lo sviluppo
(International Development Association I.D.A.).
Con tale legge e' stata altresi' autorizzata la
partecipazione iniziale dell'Italia alla suddetta
Associazione, per l'ammontare di dollari U.S.A. 18.160.000.