Legge Ordinaria n. 17 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1986 n. 31)
Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
militari   e   graduati  di  truppa  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  sono  iscritti  d'ufficio  nel  ruolo d'onore delle
rispettive  Forze  armate,  previo  collocamento in congedo assoluto,
qualora   siano  riconosciuti  permanentemente  inabili  al  servizio
militare per:

    a)  mutilazioni  o invalidita' riportate o aggravate per servizio
di  guerra,  che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno
rinnovabile  da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla
tabella  A  annessa  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella A
annessa  al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n.  834,  oppure  abbiano  dato  luogo  ad  un  identico  trattamento
pensionistico, corrisposto in base a leggi precedentemente vigenti;
    b)  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  in  incidente di volo
comandato,  anche  in  tempo  di pace, per causa di servizio e per le
quali  sia  stato  liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di
cui  al  regio  decreto-legge  15 luglio 1926, n. 1345, convertito in
legge  dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di
servizio,  che  abbiano  dato luogo a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
  I  militari  e  graduati di truppa del ruolo d'onore possono essere
richiamati in servizio, con il loro consenso, solo in tempo di guerra
per  essere  impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro
condizioni fisiche.
 
          Note all'art. 1:

            -  Il  D.P.R.  n.  915/1978  approva il testo unico delle
          norme in materia di pensioni di guerra. La tabella A - come
          sostituita dalla corrispondente tabella A annessa al D.P.R.
          n.  834/1981,  con  il quale e' stato attuato il definitivo
          riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della
          delega  prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981,
          n.  533  -  reca  l'elenco  delle lesioni ed infermita' che
          danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo.
            -  Il  R.D.L.  n.  1345/1926 concerne: "Concessione di un
          indennizzo   privilegiato   aeronautico  ai  militari  resi
          inabili  in  seguito  ad  incidenti  di volo, e, in caso di
          morte, alle loro famiglie".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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