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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5,
secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato fino
alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla
cittadinanza.
2. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione
prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983,
n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'autorita'
prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile
1983, n. 123.
Note all'art. 1:
- L'art. 5, secondo comma, della legge n. 123/1983
(Disposizioni in materia di cittadinanza) prevede che: "Nel
caso di doppia cittadinanza, il figlio dovra' optare per
una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento
della maggiore eta'".
- L'art. 3, primo comma, della citata legge n. 123/1983
cosi' recita:
"Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla
competente autorita' consolare".