Legge Ordinaria n. 191 del 15/05/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 maggio 1986 n. 115)
Sanatoria di infrazioni ed irregolarita' formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della  legge  22  dicembre
1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni
richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre  1985
nonche' ai giudizi relativi alle medesime violazioni  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini  del  computo
dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma,  e
11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma
l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo  12,
secondo comma, e nell'articolo 21,  ultimo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   605,   come
sostituiti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  2  novembre
1976, n. 784, nonche' l'efficacia delle formalita' eseguite  fino  al
31  dicembre  1985   dal   Pubblico   registro   automobilistico   in
applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952. 
  3. Le pene pecuniarie previste  dall'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre  1978,  n.  627,  limitatamente
alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale  nei
documenti ivi richiamati, non si applicano alle  violazioni  commesse
fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non  si  applicano
le pene pecuniarie non si computano agli effetti  del  secondo  comma
dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso  alla  data
di entrata in vigore della  presente  legge  relativi  alle  medesime
violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della
legge 22 dicembre 1980, n.  882;  l'elenco  cumulativo  previsto  nel
secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il
semestre successivo a quello dell'entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della  legge  22  dicembre
1980, n. 882, si applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  alle
violazioni, commesse  fino  al  31  dicembre  1985,  dell'obbligo  di
indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  o  di   altro   codice
corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e  sessantatreesimo
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,   n.   953,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli
7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa  riferimento  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene  pecuniarie  pagate  prima
della  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  per  le
violazioni non punibili a norma del presente articolo. 
 
          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  degli  articoli  7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980
          (Sanatoria  di irregolarita' formali e di minori infrazioni
          in materia tributaria) e' il seguente:
            "Art.  7. - La pena pecuniaria per le violazioni previste
          dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito
          dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 novembre
          1976,  n. 784, e successive modificazioni, non si applica a
          carico   del   soggetto   che   ha   chiesto   piu'   volte
          l'attribuzione  del  codice  fiscale con gli stessi dati di
          identificazione,  ne'  a carico del soggetto cui sono stati
          attribuiti  diversi  numeri  di codice fiscale a seguito di
          piu' richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non
          si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          al   Centro   informativo   della  Direzione  generale  per
          l'organizzazione  dei servizi tributari del Ministero delle
          finanze,  di  aver  richiesto piu' volte l'attribuzione del
          numero   di   codice  fiscale,  indicando  tutti  i  numeri
          attribuitigli.
            Le  pene  pecuniarie per le violazioni previste dai commi
          dal  secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si
          applicano  a  condizione  che  il  soggetto,  se  richiesto
          dall'ufficio  competente provveda ad eliminare la omissione
          o  la  inesattezza  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia
          degli  atti  e  delle iscrizioni indicati nell'articolo 12,
          secondo  comma,  e  nell'articolo  21,  ultimo  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  605,  come  sostituiti dal decreto del Presidente della
          Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.
            I  soggetti  in  possesso  di  numero  di  codice fiscale
          provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di
          codice  definitivo  entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge   senza  applicazione  di
          sanzioni".
            "Art.  11.  - I giudizi relativi alle violazioni previste
          negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in
          vigore della presente legge, sono sospesi.
            Gli   uffici   devono   trasmettere,  entro  il  semestre
          successivo  a  quello  di  entrata in vigore della presente
          legge,  alle  commissioni  tributarie  un elenco cumulativo
          contenente  la indicazione delle parti e dell'oggetto della
          controversia   quali  risultano  dalla  copia  del  ricorso
          nonche'   la  attestazione  che  e'  stato  adempiuto  alla
          richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che
          l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.
            Le   commissioni,   esaminati  gli  atti,  dichiarano  la
          estinzione del giudizio".

          Note all'art. 1, comma 2:
            -  Il  testo del secondo comma dell'art. 12 e dell'ultimo
          comma  dell'art.  21  del  D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni
          relative  all'anagrafe  tributaria  e al codice fiscale dei
          contribuenti),  come sostituiti dal D.P.R. n. 784, 1976, e'
          il seguente:
            "Art.   12,   secondo   comma.   -   Le  concessioni,  le
          autorizzazioni   e  le  licenze  di  cui  alla  lettera  g)
          dell'art.   6   non   producono   effetti   se  non  recano
          l'indicazione  del  numero  di  codice fiscale dei soggetti
          beneficiari".
            "Art. 21, ultimo comma. - Gli atti di cui alla lettera g)
          dell'art.  6  emessi  anteriormente  alla  data  di  cui al
          precedente  comma,  e  le iscrizioni di cui alla lettera J)
          dell'art.   6   eseguite   in  base  a  domande  presentate
          anteriormente  alla  data  di  cui al precedente comma, che
          alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono
          essere  integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da
          presentare  entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del
          numero  di  codice fiscale. In caso di mancata richiesta si
          applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti
          e  le  iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a
          tutti gli effetti".
            -   La  legge  n.  952/1977,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: "Modificazione
          delle  norme  sulla registrazione degli atti da prodursi al
          pubblico  registro  automobilistico  e  di  altre  norme in
          materia di imposte di registro".

          Note all'art. 1, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 8
          del   D.P.R.   n.   627/1978,   riguardante  l'introduzione
          dell'obbligo  di emissione del documento di accompagnamento
          dei beni viaggianti, e' il seguente:
            "Art.  7.  -  Il mittente e' responsabile della mancata o
          inesatta  compilazione  dei  documenti di cui ai precedenti
          articoli  1,  2,  3 e 4, ultimo comma, se non compila detti
          documenti,  o  indica  su  di  essi  beni diversi da quelli
          trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diversa,
          ovvero  li  compila  in  modo da non consentire comunque la
          identificazione   delle   parti,   e'  soggetto  alla  pena
          pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.
            Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  fa  uso  di  tali
          documenti  al Fine di chiudere le prescrizioni del presente
          decreto.
            Se  nei documenti indicati nel comma precedente risultano
          mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste
          dagli  articoli  1,  2,  3  e 4, ultimo comma, del presente
          decreto,  si  applica  al  soggetto tenuto ad annotare tali
          indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000
          la  stessa  pena  si applica al vettore che non sottoscrive
          per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1,
          o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni
          incomplete  o  inesatte,  limitatamente  a  quanto previsto
          dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1.
            Il  conducente  del veicolo che, durante l'esecuzione del
          trasporto,  non  e'  in  grado di esibire gli esemplari dei
          documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto
          alla  pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000. La stessa
          pena  si  applica  se il documento di trasporto non risulta
          sottoscritto  ai  sensi  del  terzo  e  del  nono comma del
          precedente art. 1.
            Ogni  violazione diversa da quelle previste nei primi due
          commi   del   presente  articolo  e'  punita  con  la  pena
          pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000
            Per  le  violazioni  previste  nei  commi  precedenti non
          operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art.
          8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
            Per   violazioni   punite  con  una  pena  pecuniaria  e'
          consentito    al   trasgressore   di   pagare   all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  competente  una  somma
          rispettivamente  pari ad un sesto e ad un terzo del massimo
          mediante  versamento  entro  i  quindici  giorni ovvero dal
          sedicesimo  al sessantesimo giorno successivi alla consegna
          o  alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento
          estingue   l'obbligazione  relativa  alla  pena  pecuniaria
          nascente dalla violazione.
            Chiunque  forma  in tutte o in parte, o altera, stampati,
          documenti  o  registri  previsti dal presente decreto o dal
          decreto  ministeriale  di cui al precedente art. 5, e ne fa
          uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere
          le  disposizioni  del  presente  decreto,  e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni.  Alla  stessa pena
          soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione fa
          uso,  agli  stessi  fini,  dei documenti di cui al presente
          comma".
            "Art.  8,  secondo comma. - Chi effettua il trasporto, se
          nel  corso  di un triennio commette tre violazioni previste
          nel  precedente articolo, e' soggetto al ritiro della carta
          di  circolazione  degli  automezzi  rispetto  ai quali sono
          state  contestate  le  singole trasgressioni per un periodo
          non  inferiore  ad  un mese ne' superiore a cinque mesi. Il
          provvedimento  e'  adottato  dal  competente  ufficio della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione, su
          proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto".
            Per  il  testo  dell'art.  11  della legge n. 882/1980 v.
          nella nota all'art. 1, comma 1.

          Note all'art. 1, comma 4:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  7 e 11 della legge n.
          882/1980 v. nelle note all'art. 1, comma 1.
            -  Il  testo dei commi sessantaduesimo e sessantatreesimo
          dell'art.  5  del  D.L.  n.  953/1982  (Misure  in  materia
          tributaria) e' il seguente:
            "Con  decorrenza  dal  1 aprile 1983, nelle dichiarazioni
          doganali  in  forma  scritta  previste nell'articolo 56 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il
          codice  fiscale  dei  soggetti intervenuti nelle operazioni
          doganali e di quelli ad esse interessati.
            Il  Ministro  delle  finanze,  con decreti da pubblicarsi
          nella   Gazzetta   Ufficiale,   puo'   disporre  che  nelle
          dichiarazioni    indicate    nel   comma   precedente,   in
          sostituzione  del  codice  fiscale,  venga  indicato  altro
          codice  ad  uso  meccanografico  a  condizione  che  esista
          corrispondenza,  nel  sistema  informativo  doganale  o nel
          sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria,  tra detti
          codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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