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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere
motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno
d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti
stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in
Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro
estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San
Marino o della Citta' del Vaticano, le seguenti agevolazioni:
a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita';
c) servizio soccorso stradale in regime di gratuita';
d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, agli
autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli
immatricolati negli Stati di San Marino e della Citta' del Vaticano,
ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli
autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti
stranieri in Italia, purche' muniti della documentazione comunitaria
prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del
loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:
a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuita';
b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuita'.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo
sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile
club d'Italia (ACI).