Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n.
50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito
dal seguente:
"E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il
rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che
possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee
attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di
strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o
in kW e' superiore rispettivamente a 2 o 2,72".
Nota al titolo:
La legge n. 51/1976 reca modificazioni ed integrazioni
alla legge n. 50/1971.
AVVERTENZA:
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 28 giugno 1986 sara' pubblicato il testo
aggiornato della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante
norme sulla navigazione da diporto.