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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio
decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del
lavoro ed e' concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate
attivita' per aver creato o ampliato le stesse:
a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa
o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e
disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani;
per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o
perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace
opera di tutela ecologica;
b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di
grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli
perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di
importanti complessi industriali; per l'utilizzazione piu' efficace
delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le
ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei
lavoratori;
c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative
imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla
produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle
relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi
atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi
aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia
nazionale;
d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio
artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla
produzione artigiana italiana;
e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la
creazione o l'organizzazione di efficienti entita' finanziarie
contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche
nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del
risparmio e della stabilita' monetaria.
2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel comma precedente
possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa
persona.
3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemerenza
l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori,
contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo
della cooperazione nonche' in aree o in campi di attivita'
economicamente depressi.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il R.D. n. 168/1901, abrogato dall'art. 14 della presente
legge, ha istituito un Ordine cavalleresco al merito
agrario, industriale e commerciale.