Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
concesso condono per:
a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni
disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli
appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti
di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno
comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla
sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31
dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attivita'
professionali.
Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli
effetti accessori o collaterali gia' prodotti dalle sanzioni
disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere
traccia nel fascicolo personale degli interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI