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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
Prestazioni
1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
1) indennita' una tantum;
2) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi
diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e
dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da
cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d),
di cui al comma 1.
5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di
guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di
natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni
previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia
richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo
21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3
di detto articolo.