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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le somme stanziate con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n.
326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei
lavori gia' eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del
primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Note all'articolo unico:
- L'art. 1 della legge n. 326/1980 (Autorizzazione di
spesa per la concessione di un contributo per il
completamento del bacino di carenaggio del porto di
Livorno) autorizza il Ministero dei lavori pubblici a
concedere al consorzio livornese per il bacino di
carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per
il completamento delle opere per il potenziamento del
bacino di carenaggio e per opere essenziali per la
funzionalita' e competitivita' del bacino stesso.
- Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 741/1981
(Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di opere pubbliche) prevede che l'importo
degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a
norme di legge, di capitolato generale e speciale o di
contratto, venga computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo,
senza necessita' di apposite domande e riserve.