Legge Ordinaria n. 23 del 29/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 febbraio 1986 n. 35)
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita'
            e di efficienza, aggiornamento del personale

  1.  Nel  quadro  dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
dall'articolo  1  della  legge 14 agosto 1982, n. 590, e nel rispetto
dei  principi  contenuti  nella legge 29 marzo 1983, n. 93, presso le
singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria
si  provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo
i   criteri   di  produttivita'  ed  efficienza,  anche  mediante  la
qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
  2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro
un  anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate
norme  per  disciplinare  l'utilizzazione  annuale di ore di permesso
retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui
all'articolo  92  della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  e per il
conseguimento  del  diploma  di scuola secondaria di primo grado o di
altro titolo di istruzione secondaria superiore.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  Il  D.P.R.  n.  382/1980  concerne l'ordinamento della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche'  sperimentazione organizzativa e didattica. I primi
          tre  commi  dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano
          quadriennale di sviluppo delle Universita'. Si trascrive il
          testo di detti commi:
            "il  Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle
          indicazioni  delle  Universita', che acquisiscono il parere
          delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata
          - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio,
          di  concerto  con  quelli del tesoro, delle finanze nonche'
          del  Ministro  incaricato  del  coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito
          il  Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di
          sviluppo  dell'Universita'  ai  fini dell'adeguamento delle
          strutture   didattiche   e   scientifiche,  con  articolate
          previsioni  di spesa, e individua i settori disciplinari da
          sviluppare  e  le  modalita'  per  il  loro  incremento nel
          quadriennio,   tenuto  conto  della  dinamica  accertata  e
          presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di
          laurea,  del  relativo  numero  di professori di ruolo e di
          ricercatori  afferenti  ai corsi, dei programmi di sviluppo
          della   ricerca   scientifica  e  dei  prevedibili  sbocchi
          professionali  nei diversi settori nonche' delle necessita'
          di riequilibrio fra le diverse sedi.
            Per  predisporre  il  piano  quadriennale  di sviluppo il
          Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i
          raggruppamenti  di discipline ed indica i criteri oggettivi
          per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
            Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e'
          trasmesso,   almeno   sei   mesi   prima   dell'inizio  del
          quadriennio  cui  si  riferisce, alle Universita' affinche'
          esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
          Scaduto   tale   termine,   il   Ministro   della  pubblica
          istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario
          nazionale,  che  deve pronunciarsi nel termine di due mesi,
          adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
            Il  piano, come prevede l'art. 1 della legge n. 590/1982,
          e'  approvato  dal  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
            -  La  legge  n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di
          nuove Universita'. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge
          e'  cosi'  formulato:  "Il  piano  quadriennale di sviluppo
          della  Universita',  di  cui all'articolo 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del
          Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle
          competenti   commissioni   permanenti   del   Senato  della
          Repubblica e della Camera dei deputati".
            -  La  legge  n.  93/1983  concerne  la  legge-quadro sul
          pubblico impiego.
            -   Il   testo  dell'art.  92  della  legge  n.  312/1980
          concernente  il  nuovo  assetto  retributivo-funzionale del
          personale civile e militare dello Stato, e' il seguente:
            "Art.  92.  (Aggiornamento del personale). - Il Ministero
          della  pubblica  istruzione,  le  Universita'  e  le  opere
          universitarie   indiranno   annualmente   corsi   nazionali
          decentrati    di    aggiornamento   e   di   qualificazione
          professionale per il personale di cui al presente capo.
            Tali  corsi  potranno  essere  svolti  nell'ambito  delle
          prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso
          degli interessati e delle rispettive facolta'.
            Con  decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
          entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
          saranno  dettate  norme  per  disciplinare  l'utilizzazione
          annuale   di  150  ore  di  permesso  retribuito,  sia  per
          l'aggiornamento  professionale  mediante  i corsi di cui ai
          commi  precedenti,  sia  per  il  conseguimento  del titolo
          d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di
          istruzione superiore".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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