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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di
monopolio soppresso e' consentito ottenere la diretta e gratuita
assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni
relative alle distanze e ai parametri di redditivita' previsti per le
istituzioni di rivendite ordinarie.
Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare
domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio
entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il
quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la
data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica
altresi' al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente
al conferimento della tabaccheria.
Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al
triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in
deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito
dall'articolo 8 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la
durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
NOTE
Note all'art. 1:
- il testo dell'art. 1 della legge n. 384/1980, per le
modifiche apportate dall'art. 11 della presente legge, e'
il seguente:
"Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di
monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro
i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta ai
sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato,
la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi, in
unica soluzione all'atto del conferimento,
all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita
ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia
ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti
del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obbliga a
corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica
soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da
apposita commissione, nominata con decreto del Ministro
delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova
istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria
vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano
risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite
ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolari
importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la
somma piu' elevata sulla misura base stabilita dalla
commissione.
La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle
rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione
superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
ai profughi gia' intestatari di analoghi esercizi nel
territorio di provenienza;
c) secondo le modalita' gia' stabilita' dagli articoli
21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite
ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione
non superiore a 30 mila abitanti, nonche' di quelle di
seconda categoria, vacanti del titolare".
- Il testo dell'intero art. 21 della legge n. 1293/1957,
e' il seguente:
"Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le
rivendite ordinarie sono istituite dove e quando
l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno
nell'interesse del servizio.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000
abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono
assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli
invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate
per legge ed ai decorati al valor militare.
Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le
rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante
asta pubblica.
La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati
i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone
piu' elevato.
L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un
triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e'
stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'articolo 25
e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata
direttamente allo stesso titolare".
- Il testo dell'art. 31 della legge n. 1293/1957, e'
integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge.