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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il
diploma di maturita' professionale presso gli istituti professionali
di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754,
e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.
Il titolo di cui al comma precedente abilita all'esercizio della
relativa professione.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 754/1969 reca: "Sperimentazione negli
istituti professionali".
- Il D.P.R. n. 253/1970 reca: "Istituzioni di corsi
sperimentali presso gli istituti professionali di Stato".