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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, puo' concedere ai privati ed agli enti di
diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di
archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei
loro archivi.
2. Il contributo e' concesso annualmente sulla base di un esame
comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli
interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.
3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche
agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si
trovino presso enti pubblici.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: "Norme relative
all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo vigente dell'art. 38 del D.P.R. n. 1409/1963,
come modificato dall'art. 5 del D. L. 5 luglio 1972, n.
288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1972, n. 487, e' il seguente:
"Art. 38. (Obblighi per il privato). I privati
proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei
singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico
hanno l'obbligo di:
a) conservare gli archivi e i singoli documenti,
nonche' ordinarli e inventariali, o consentire che
all'ordinamento e all'inventariazione provveda il
competente sovrintendente archivistico. Copia
dell'inventario deve comunque essere inviata al
sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo.
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il competente sovrintendente
archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa
con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere
riservato. La consultazione puo' avvenire, a scelta del
privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura
del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei
documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in
altro modo che venga concordato volta a volta fra il
sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello
studioso;
c) comunicare entro trenta giorni dall'evento al
sovrintendente archivistico competente la perdita o la
distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonche'
il trasferimento di essi in altra sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o
consentire che vi provveda il competente sovrintendente
archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la
proprieta', il possesso o la detenzione degli archivi o dei
singoli documenti, senza dame preventiva notizia al
competente sovrintendente archivistico. La stessa
comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo
di eredita' o di legato gli archivi o i singoli documenti,
nonche' il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli
archivi o i singoli documenti senza la preventiva
autorizzazione della competente sovrintendenza
archivistica, che esercita la funzione di ufficio di
esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'interno ha
facolta' di acquistare, per il valore dichiarato nella
richiesta stessa, le cose che presentino interesse
documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della
predetta facolta', nei confronti dei beni per i quali viene
richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi
appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo di
acquisto e' proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore
ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e
non rinunzi all'esportazione il prezzo stesso sara'
stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una
commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal
Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal
presidente del tribunale.
Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
La disposizione di cui al precedente comma si applica a
chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica
archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di
notevole interesse storico;
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere
conservati nella loro organicita';
h) non procedere a scarti senza osservare la procedura
prescritta dall'art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di
procedere, previe intese, a visite per accertare
l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo".