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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di
marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla
particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze
previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di
attivita' economiche localizzate nei territori delle province di
Trieste e Gorizia e concernenti:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al
settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le
attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e
le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino
al 31 dicembre 1995.