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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo
degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22
dicembre 1981, n. 773, e' stabilito come segue:
appuntati e guardie n. 19.844.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 773/1981 reca: "Revisione dell'organico del
Corpo degli agenti di custodia". Il testo dell'art. 1 di
detta legge, prima della modifica di organico degli
appuntati e delle guardie prevista dal presente articolo,
era il seguente:
"Art. 1 - L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e
delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui
all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, e' stabilito
come segue:
marescialli maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
marescialli capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
marescialli ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
brigadieri e vice brigadieri. . . . . . . . . . . . . 2.410
appuntati e guardie. . . . . . . . . . . . . . . . . 18.844
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.241
Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti
in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella
allegata alla presente legge".