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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorita'
scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresi' esercitato personalmente dallo studente il
diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a
quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra
attivita' culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo
studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono
essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola
secondaria superiore di studenti minori di eta' - contenente la
specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3
- e' sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da
chi esercita la potesta', nell'adempimento della responsabilita'
educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonche'
ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.