Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo di indossare durante la circolazione un casco
protettivo conforme ad uno dei tipi omologati secondo le norme
stabilite dal Ministero dei trasporti:
1) ai conducenti, di eta' inferiore a 18 anni, di ciclomotori di
cui all'articolo 24 del testo unico sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393;
2) ai conducenti e passeggeri di motoveicoli di cui all'articolo
25 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Sono esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo gli
utenti dei ciclomotori a tre ruote e dei motoveicoli di cui alle
lettere b), c) e d) dell'articolo 25 del testo unico sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 24 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale 2 approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e'
il seguente:
"Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre
ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) cilindrata fino a 50 cmc;
b) potenza fino a CV 1,50;
c) peso del motore fino a kg 16;
d) capacita' di sviluppare su strada piana una
velocita' Fino a 40 km all'ora.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per
una delle caratteristiche indicate nel precedente comma,
sono considerati motoveicoli".
- Il testo vigente dell'art. 25 del testo unico
approvato con il citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 393/1959 e' il seguente:
"I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di
cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si
dividono in:
a) motocicli e motocarrozzette: veicoli
rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di
persone;
b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di cose;
c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di
persone e di cose;
d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti
specifici caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 26.
I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di
larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il
peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo'
eccedere 25 quintali".