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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per far fronte alle esigenze della sanita' militare che non
possono essere soddisfatte con il proprio personale medico, il
Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di
stanziamento di bilancio, con le unita' sanitarie locali, ai sensi
dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nonche' con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e
42 della stessa legge n. 833 dei 1978, nonche' con i policlinici a
gestione diretta.
2. Analoghe convenzioni possono altresi' essere stipulate con
medici civili, generici o specialisti, ove le esigenze della sanita'
militare non possano essere soddisfatte con il personale medico
militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e
istituti di cui al comma 1.
3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con
laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia,
estranei all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili devono essere stipulate con
l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli
accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio
sanitario nazionale e medici.
5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 47, ultimo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) e degli articoli 39, 40, 41 e 42 della
stessa legge e' il seguente:
"Art. 47, ultimo comma. - Il Ministero della difesa puo'
stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per
prestazioni professionali presso la organizzazione
sanitaria militare da parte del personale delle unita'
sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto
personale".
"Art. 39 (Cliniche universitarie e relative convenzioni).
- Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della
facolta' di medicina, per i rapporti tra regioni ed
universita' relativamente alle attivita' del servizio
sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facolta'
di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unita' sanitarie locali e l'apporto di
queste ultime ai compiti didattici e di ricerca della
universita':
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei
piani sanitari regionali di cui al terzo comma
dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unita'
sanitarie locali da utilizzare a fini didattici e di
ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneita'
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto
tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento
dell'attivita' didattica e di ricerca mediante la completa
utilizzazione del personale docente delle facolta' di
medicina e l'apporto all'insegnamento di personale
ospedaliero laureato e di altro personale laureato e
qualificato sul piano didattico, saranno indicate le
strutture a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche
integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette
funzioni didattiche non possono superare il numero di
quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del
precedente comma sono formulate previo parere espresso da
una commissione di esperti composta da tre rappresentanti
della universita' e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresi' prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di
ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'universita', fermo restando il loro autonomo
ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attivita' di
assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e
regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
universita'.
In caso di mancato accordo tra regioni ed
universita' in ordine alla stipula della convenzione o in
ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi di cui al comma precedente si applica la procedura
di cui all'articolo 50 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª
sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno
attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle
strutture assistenziali delle unita' sanitarie locali, con
specifiche convenzioni, da stipulare tra l'universita' e
l'unita' sanitaria locale, che disciplineranno sulla base
della legislazione vigente le materie indicate
nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste nel presente articolo sono
stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e
della sanita', sentite le regioni, il Consiglio sanitario
nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione".
"Art. 40. (Enti di ricerca e relative convenzioni).
- Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente
legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli
obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di
disciplinare la erogazione da parte di tali organi di
prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli
enti di ricerca secondo i fini della presente legge".
"Art. 41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
locale competente per territorio, nulla e' innovato alle
disposizioni vigenti per quanto concerne il regime
giuridico-amministrativo degli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano
l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui
all'articolo 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante
all'unita' sanitaria locale competente per territorio,
nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto
concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello
Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo
ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in
conformita', sentite le regioni interessate, per quanto
attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
presente legge.
I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti
per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al
primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con
l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine
militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente
articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione
finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener
conto delle convenzioni di cui al presente articolo".
"Art. 42. (Istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico).
- Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie
di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca
scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di
detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della
sanita' di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio
sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono
considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita'
sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte
assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse
esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle
unita' sanitarie locali o delle case di cura private a
seconda che si tratti di istituti aventi personalita'
giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi
personalita' giuridica di diritto privato.
Continuano ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalita' giuridica di
diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni
per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo
approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti
istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono
regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44
della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti
aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, per
quanto attiene alle attivita' assistenziali, e' esercitato
nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49.
L'annullamento delle deliberazioni adottate in
deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la
deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle
finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della
ricerca scientifica.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge uno o piu'
decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di
amministrazione degli istituti con personalita' giuridica
di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di
rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie
locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi
all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti
aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per
quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato,
nel rispetto della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi
di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e
le modalita' di finanziamento dei programmi stessi,
prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di
ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per
settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della
sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca
scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano
sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il
Ministro della sanita' potra' stipulare apposite
convenzioni con gli istituti di diritto privato per
l'attuazione dei programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e del
trattamento economico del personale degli istituti aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con
quello del personale del servizio sanitario nazionale.
Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui
ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di
nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica
dell'attivita' di ricerca scientifica svolta, sentiti il
Consiglio sanitario nazionale e la Commissione composta da
10 deputati e 10 senatori prevista all'articolo 79,
provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di
cui al presente articolo in relazione alle finalita' e agli
obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o
meno gli attuali riconoscimenti.
Gli istituti a carattere scientifico aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non
viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita'
giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma
i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti
giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli
66 e 68.
Ove gli istituti ai quali non e' confermato il
riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto
privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del
successivo articolo 43".