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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il diploma di perfezionamento rilasciato dalla Scuola normale
superiore di Pisa e' equipollente a tutti gli effetti con il titolo
di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conseguito presso le Universita'
della Repubblica italiana, a partire dai diplomi rilasciati ai
perfezionandi ammessi nella Scuola nell'anno accademico 1983-1984.
2. Alle autorita' accademiche della Scuola normale e' affidato il
compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un
corretto fondamento scientifico-didattico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 1, comma 1:
Il D.P.R. n. 382/1980 concernente: "Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica".