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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n.
397, e' sostituito dal seguente:
"I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del
Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai
carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante
concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura
generale e da una prova orale su materie professionali. Possono
partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano gia'
ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore
alla media" o giudizio equivalente o superiore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 397/1968 (Norme sul
reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - I vicebrigadieri del gruppo squadroni
carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono
tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso
gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per
esami costituito da una prova scritta di cultura generale e
da una prova orale su materie professionali. Possono
partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano
gia' ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in
sede di valutazione caratteristica, una qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o
superiore.
Per ciascuna delle prove di esame e' attribuito ad ogni
concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi
alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una
votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la
prova orale i concorrenti che conseguono una votazione di
almeno dieci ventesimi.
Il punto costituisce la media aritmetica dei punti
riportati nella prova scritta e nella prova orale
costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai
fini della formazione della graduatoria di merito".