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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza
sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente
legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.