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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le paghe nette giornaliere previste dalle tabelle I e II annesse
alla legge 5 agosto 1981, n. 440, sono raddoppiate a decorrere dal 1°
luglio 1986.
2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del
tesoro, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti,
le misure delle paghe nette giornaliere di cui al comma 1, sulla base
del tasso programmato d'inflazione.
NOTE
Nota all'art. 1:
La legge n. 440/1981 reca: "Aumento delle paghe nette
giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari in
servizio di leva, agli allievi delle accademie militari,
agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli
allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti
di custodia ed agli allievi guardie forestali".