Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ยช
categoria nella cui circoscrizione e' prevista l'elezione di un
comitato dell'emigrazione italiana, possono essere autorizzati dal
Ministero degli affari esteri ad assumere, a titolo straordinario,
impiegati temporanei con contratto trimestrale non rinnovabile, per
un totale complessivo di non oltre 200 unita'.
2. Gli impiegati assunti con i predetti contratti non potranno
essere assunti una seconda volta, a titolo straordinario, con un
nuovo contratto stipulato ai sensi della presente legge.
3. L'assunzione, da espletarsi con le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, e' consentita in deroga ai limiti di
contingente e ai divieti di assunzione in vigore ed i relativi
contratti prevederanno espressamente lo svolgimento di operazioni
connesse alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.
4. All'onere derivante nel 1986 dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento:
"Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i
lavori organizzativi connessi alle elezioni dei comitati
dell'emigrazione italiana".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 1: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, concerne l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.