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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la
promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni
ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita'
ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle
risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti
interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le
iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze
ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il
Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati,
rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle
Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni
internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione
sullo stato dell'ambiente.