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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal
seguente:
"I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono
organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale
per l'adempimento dei propri compiti.
Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri,
dei quali:
a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui
trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda
delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta'
universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra
gli appartenenti al medesimo corpo votante;
b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui
diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce
previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facolta' giuridiche,
politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facolta' di
scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo
corpo votante;
c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio
nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore
tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo
votante;
d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli
organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o
vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli
appartenenti al medesimo corpo votante;
e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti
operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonche' nelle
attivita' terziarie ad alto contenuto tecnologico,
economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi
nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere
precedenti;
f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei
professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonche' al ruolo
dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli
appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.
La funzione di membro dei comitati nazionali e' incompatibile con
la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio
nazionale delle ricerche.
I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in
carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione
e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non
oltre il 31 maggio 1988.
Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonche' le
modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono
stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo
5.
Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un
rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del
Ministero della pubblica istruzione.
Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole
importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche,
sentito il consiglio di presidenza, puo' convocare i comitati
nazionali in assemblea plenaria".
NOTE
Note all'art. 1:
- La legge n. 283/1963 reca: "Organizzazione e sviluppo
della ricerca scientifica".
- L'art. 1 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda il ruolo dei
professori universitari e istituzione del ruolo dei
ricercatori.