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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita,
contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo
intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti
dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo
all'indennita' integrativa speciale, sottratti alla contrattazione
collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale
il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da
disposizioni di legge.
2. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la
disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino
al 31 dicembre 1989.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di
cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si
trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto:
"Art. 16. (Modifica del meccanismo della indennita'
integrativa speciale).
1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al
costo della vita e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva:
per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso
percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il
valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto
a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma
mensile uguale per tutti di L. 585.000 e di una percentuale
pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile
eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale
delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento
costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei
semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
per cento, viene determinata come segue: lo stipendio
mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
per dodici quello annuo lordo base in atto il mese
precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita'
integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la
quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come
sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il
tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
134.00.
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai
fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro
razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei
beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base
di calcolo per la determinazione dell'indennita' di
contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo
al costo della vita di cui al presente articolo sara'
assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
- La legge n. 93/1983 ha per titolo: "Legge-quadro sul
pubblico impiego".