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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Alle imprese industriali italiane operanti nei settori
manifatturiero ed estrattivo che realizzino nel territorio della
Repubblica di Malta nuovi impianti o ampliamenti, ammodernamenti e
riconversioni di propri impianti esistenti possono essere concesse le
seguenti agevolazioni:
a) contributi in conto capitale calcolati secondo i criteri di
cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183;
b) mutui agevolati.
Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma precedente le spese
da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della
domanda.
Le agevolazioni previste dal primo comma non possono superare
complessivamente il 60 per cento del costo preventivo globale del
progetto di investimento.
I mutui agevolati, per i quali non sono richieste garanzie, avranno
una durata non superiore a dieci anni, comprensivi di tre anni di
utilizzo e di preammortamento, e un tasso annuo di interesse pari al
30 per cento del tasso di riferimento, determinato secondo i criteri
di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipula del contratto.
Sulle domande di agevolazioni, da presentare entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede
all'istruttoria, delibera il Comitato interministeriale per la
politica industriale su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di
cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
emana con proprio decreto norme sui tempi, le procedure e le
modalita' di attuazione.
Le agevolazioni sono concesse con le disponibilita' del "Fondo per
la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui all'articolo
3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il limite di spesa di
lire 20 miliardi.
Le spese per gli accertamenti istruttori sono a carico della
riserva di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'articolo unico, primo comma, lettera a):
Il testo dell'art. 10 della legge n. 183/1976 (Disciplina
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il
quinquennio 1976-80) e' il seguente:
"Art. 10 (Contributo in conto capitale alle iniziative
nel Mezzogiorno). - Per la realizzazione di iniziative
dirette alla costruzione, alla riattivazione ed
all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo
in conto capitale previsto dall'art. 102 del testo unico 30
giugno 1967, n. 1523, puo' essere concesso nelle misure
appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di
investimenti fissi:
1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per
cento;
2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire
e fino a 7 miliardi: 30 per cento;
3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire
e fino a 15 miliardi: 20 per cento;
4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di
lire: 15 per cento.
Il contributo di cui al n. 1) del comma precedente e'
esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle
promosse da imprese artigiane, che realizzano o raggiungano
investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le
modalita' previste dall'art. 10, comma ventitreesimo, della
legge 6 ottobre 1971, n. 853.
In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti
preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli
scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del
presente articolo, e quindi la misura del contributo in
conto capitale, e' determinata tenendo conto degli
investimenti fissi preesistenti al netto degli
ammortamenti; tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi
investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a
contributo soltanto i nuovi investimenti.
Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi
del presente articolo puo' essere aumentato di un quinto a
favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente
nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPE su
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura
di un quinto, puo' essere concesso alle iniziative che si
localizzano nelle zone riconosciute particolarmente
depresse con la stessa procedura di cui al precedente
comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla
base di indicatori oggettivi, quali il tasso di
emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il
rapporto tra occupazione industriale e popolazione
residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti
ISTAT.
Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, puo' altresi' deliberare la
sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilita' a
contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici
settori o in determinate zone in relazione a considerazioni
oggettive o a valutazioni di opportunita' settoriale.
Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale
sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere
murarie, gli allacciamenti i macchinari e le attrezzature,
comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei
prodotti. Il contributo puo' essere altresi' concesso per
gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel
Mezzogiorno, costituendo complessi organici o strutture ed
infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a
tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalita'
fissati dal CIPE, anche per quanto riguarda il
coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla
legislazione vigente. I complessi industriali articolati in
piu' stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini
della misura del contributo, quando gli stabilimenti siano
ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo
stesso criterio si applica anche nel caso che tali
stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui,
facciano capo a imprese giuridicamente distinte ma con
collegamenti di carattere tecnico, finanziario e
organizzativo che configurino l'appartenenza ad un medesimo
gruppo".
Nota all'articolo unico, quarto comma.
Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 902, 1976 (Disciplina del credito agevolato
al settore industriale) e' il seguente, "Art. 20
(Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di
riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si
modifichera' automaticamente e periodicamente in
connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli
istituti di credito a medio termine.
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di
riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle
variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro
dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20
per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per
il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse
zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista
nei precedenti articoli.
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, si
applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni e integrazioni".
Nota all'articolo unico, quinto comma:
La legge n. 675/1977 reca: "Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore". Il sesto comma dell'art. 4 di detta legge prevede
l'istituzione di un apposito comitato tecnico, con il
compito di esprimere il parere sulle domande di
agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla
legge, da fornire al CIPI, ai fini dell'assunzione
dell'apposita delibera, presieduto dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, e composto dal
segretario generale della programmazione economica, dal
direttore generale del tesoro, dal direttore generale della
produzione industriale, da un rappresentante del Ministero
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette
esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nota all'articolo unico, settimo comma:
Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 3
della legge n. 675/1977 e' il seguente:
"A costituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il "Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale", con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041. L'attivita' del
Fondo ha la durata di quattro anni.
Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni
finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive,
condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul
territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di
riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti
dal quarto comma del precedente art. 2.
Ai fini della presente legge si intendono:
a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti
alla riorganizzazione delle imprese attraverso la
razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico
degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale
eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche
modificandone l'ubicazione;
b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti
ad introdurre produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti
a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate
nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi
impianti di corrispondente entita' nei territori di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523".
Nota all'articolo unico, ottavo comma:
Il testo dell'art. 16 della legge n. 675/1977 e' il
seguente:
"Art. 16. - Il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato puo' avvalersi dell'ISPE per la formulazione
delle analisi tecnico-economiche necessarie alla
predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto
comma del precedente art. 2, nonche' per gli altri compiti
previsti dalla legge. Puo' altresi' richiedere anche
nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad orientamento autonomo, nonche' agli enti
pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del personale occorrente
sino al numero massimo di trentacinque unita'. Le spese
relative a detto personale rimangono a carico
dell'amministrazione di provenienza.
Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi
dell'art. 2, il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato e' autorizzato ad avvalersi di non piu' di
tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone
competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei
settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei
predetti esperti e' stabilita dal Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro
per il tesoro, con il decreto di conferimento -
dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'art.
14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' inoltre affidare incarichi per studi
e ricerche di particolare complessita' e specializzazione
ad enti o istituti particolarmente qualificati in attivita'
di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento
di tali incarichi non potra' superare lire 300 milioni
annue.
Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti
compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento,
e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad utilizzare le disponibilita' del "Fondo per
la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un
ammontare massimo di lire 1650 milioni per ciascuno degli
anni dal 1978 al 1980".