Legge Ordinaria n. 38 del 26/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 febbraio 1986 n. 48)
Disposizioni in materia di indennita' di contingenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  A  partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data dei 31 dicembre
1989  i  datori  di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono
stati   stipulati  accordi  o  contratti  collettivi  nazionali,  che
prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per
effetto   di   variazioni   del  costo  della  vita,  sono  tenuti  a
corrispondere  il  predetto  adeguamento  determinandolo nella misura
derivante   dall'applicazione   dei   criteri   di   calcolo  di  cui
all'articolo  16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
febbraio  1986,  n.  13,  con  la  decorrenza  e  con  le cadenze ivi
previste.  A  tal  fine  si  fara'  riferimento alla somma del minimo
tabellare  previsto  dai  contratti collettivi nazionali di categoria
per   ciascun   livello   di   inquadramento   e  dell'indennita'  di
contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento.
In  sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entita'
dell'indennita'  di  contingenza e' pari per il settore industriale a
684.189  lire  e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti
valori in atto.
  2.  Sono  abrogate  le  disposizioni in contrasto con la disciplina
prevista  nel  comma  1.  Sono  nulle e vengono sostituite di diritto
dalla  norma  di  cui  al  comma 1 le clausole di accordi o contratti
collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma.
  3.  Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di
lavoro  con  qualifica  di  dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del
codice  civile  nonche'  ai  prestatori  di lavoro addetti ai servizi
domestici.
 
          Note all'art. 1:
            Il  D.P.R.  n.  13/1986  reca:  "Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo intercompartimentale, di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo  1983,  n.  93,  relativo  al  triennio  1985-87". Si
          trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto:
              "Art.  16.  (Modifica  del  meccanismo della indennita'
          integrativa speciale).
            1.  L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo
          della vita e' modificato come segue:
              a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per
          tale  rivalutazione  si fa riferimento al tasso percentuale
          di  incremento  risultante dal rapporto fra il valore medio
          dell'indice  sindacale di un semestre rispetto a quello del
          semestre  precedente.  Tale tasso percentuale di incremento
          e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
              b)  rivalutazione  del  cento  per  cento  di una somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari  al  25  per cento della quota di retribuzione mensile
          eccedente tale parte.
            I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle
          580.000  lire  indicizzate  al  100 per cento costituiscono
          base   per   le   correlative  rivalutazioni  dei  semestri
          successivi.
            La  retribuzione  eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per  cento,  viene  determinata  come  segue:  lo stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente  a  quello  dell'adeguamento,  piu' l'indennita'
          integrativa  speciale maturata fino a quel momento, meno la
          quota  di  retribuzione  indicizzata al 100 per cento, come
          sopra rivalutata;
              c)  il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
          novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
          primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
              d)  per  la  prima applicazione del nuovo meccanismo il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00.
            2.  Nel  caso  di  variazioni delle imposte indirette, ai
          fini  di  un  accorpamento  delle  aliquote  e  di una loro
          razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e  limiti  di  incidenza  di tali variazioni sui prezzi dei
          beni  che  compongono il bilancio familiare, assunto a base
          di   calcolo   per  la  determinazione  dell'indennita'  di
          contingenza.
            3.  L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
          costo   della  vita  di  cui  al  presente  articolo  sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
            -  L'art.  2095 del codice civile elenca le categorie dei
          prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori
          di  lavoro  con  qualifica  di  dirigente  amministrativo e
          tecnico.

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