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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della presente legge, il termine entita' tecnica indicato
nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la
definizione di unita' tecnica, cosi' come riportato nella legge 10
febbraio 1982, n. 38.
NOTE
Note al titolo:
- La legge n. 572/1977 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977) reca norme di
attuazione delle direttive delle Comunita' europee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote.
- il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980) contiene disposizioni di
carattere generale relative alla omologazione CEE di
trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione
delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro
elementi e caratteristiche.
Nota all'art. 1:
La legge n. 38, 1982 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 18 febbraio 1982) concerne modifiche ad alcuni
articoli del codice della strada approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni,
riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla
legge 27 novembre 1980, n. 815.