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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti
per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e
lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale
elettronucleare di Chernobyl, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
Nel titolo:
le parole: "dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario"
sono sostituite dalle seguenti: "nel settore agricolo".
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "lire 300 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "lire 500 miliardi";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Alle imprese commerciali, che dimostrino
documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente
articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione
del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137
del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene
rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle
verdure stesse.
2-ter. Per le imprese esportatrici il rimborso e' esteso alle
partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986,
delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di
acquisto e l'impossibilita' di esportazione.
2-quater. L'AIMA e' altresi' autorizzata a rimborsare gli oneri
documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra
richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica.
2-quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente
articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del
successivo articolo 4".
All'articolo 2:
al comma 1, sono soppresse le parole: ", alla scadenza del
termine ultimo di utilizzo,"; le parole: "detenuti alla data del 30
giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "detenuti alla data di
entrata in vigore del presente decreto"; e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: "Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il
rimborso e' corrisposto sulla base della proposta formulata dai
competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del
successivo articolo 4, sentite le camere di commercio locali";
al comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"o entro il diverso termine fissato dalle autorita' regionali o
locali";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Ai produttori di carni cunicole e ovicaprine soggette a
divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorita'
regionali o locali, l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per
effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei
prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "giorno 16 dello stesso mese" sono
inserite le seguenti: "o entro diverso termine fissato dalle
autorita' regionali o locali"; dopo le parole:
"imprese trasformatrici" sono inserite le seguenti: "o i
prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda";
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni
cunicole e ovicaprine di cui all'articolo 2, comma 4-bis".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "Per i rimborsi di cui all'articolo 2,
comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"Per i rimborsi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4-bis";
al comma 3, le parole: "certificazione delle autorita' locali
attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta
eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "idonea documentazione attestante la
provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata
dalle autorita' regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello
stesso, dalle certificazioni";
al comma 4, le parole: "quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto"; sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", cosi' come concordato tra l'AIMA, le unioni
nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni
professionali agricole";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. L'AIMA e' autorizzata a rimborsare gli oneri
documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli
e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene
pubblica";
al comma 5, dopo le parole: "le inoltra" sono inserite le
seguenti: ", entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime,";
al comma 6, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro tre mesi";
al comma 7, dopo le parole: "Per i prodotti lattiero-caseari"
sono inserite le seguenti: "e per quelli ortofrutticoli";
al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato
domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la
generalita' dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di
particolare entita' nel settore lattiero-caseario e, negli altri
casi, soggetti individuati mediante sorteggio";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al
Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione
delle disposizioni del presente decreto".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis - 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito
agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi
previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di
credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non
abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del
Ministro della sanita' 2 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di
beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte
ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano
consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della
deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della
scadenza delle predette rate di credito agrario e' concesso un
concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non
superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni
originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13
miliardi, e' corrisposta dalle regioni nonche' dalle province
autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge
15 ottobre 1981, n. 590.
2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 puo' essere
concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni
ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per
cento della produzione lorda vendibile totale".
All'articolo 5:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:+"L'AIMA
rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese";
al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato
di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla
normativa comunitaria o a quella nazionale, cosi' da conseguire
economie di gestione e da realizzare altresi' prontamente introiti
finanziari, l'AIMA stessa e' autorizzata ad attuare i programmi
suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei
prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA
e' altresi' autorizzata ad attuare detti programmi con procedure
semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione
anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo
1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario,
all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti,
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:
a) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per
l'informatica";
b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della
scuola secondaria superiore";
c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle
ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse";
d) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al
Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale";
e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento
degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese
necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice
conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli
dell'Ordine degli avvocati e procuratori";
f) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle
disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore
onorario (Istituzione del giudice di pace)";
g) quanto a lire 12 miliardi la voce "Incentivi
all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro";
h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la tutela dei
lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei
Paesi extra comunitari";
i) quanto a lire 23 miliardi la voce "Riordinamento del
Ministero degli affari esteri".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4-bis,
valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di
pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del
Fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 2 luglio 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 18 agosto 1986.