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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente
fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui
all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni, non e' richiesta per le dichiarazioni
di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali obbligatorie".
All'articolo 3:
sono soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con
le parti sociali interessate,".
All'articolo 4:
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai
trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di
legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei
trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al
terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano
confermate per l'anno 1986";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8
del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per
l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a
lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle
maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del
decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31
gennaio 1986, n, 14, recante modificazioni delle aliquote
dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
All'articolo 5:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5
miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento".
All'articolo 6:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio
1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di
cui sopra puo' essere effettuata anche sulla base di una perizia
giurata presentata dall'operatore economico"".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di
provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attivita' di
ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, e'
autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal
1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce
"Proroga dell'attivita' di coordinamento di cui alla legge n. 73 del
1977"".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione
risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai
competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute
con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento
ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, al netto
degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono
assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:
Ente autonomo teatro comunale
di Firenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo
di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo
di Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio
di Torino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.507.982.622".
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel
limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312";
il comma 3 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 marzo 1986.