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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, concernente
provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonche'
di calamita' naturali, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986".
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
1-bis. I limiti di importo fissati dal terzo comma dell'articolo
12 del suddetto decreto-legge, 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato
dall'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, vengono elevati
da 300 a 1.500 milioni";
al comma 2, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1986".
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di
urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di
edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il
termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 8
gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58, e
dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n.
18, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
3-ter. Agli stessi fini di cui al comma precedente, i termini
previsti dai commi quarto e sesto dell'articolo 18 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono
prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1987 e al 1 gennaio 1988.
3-quater. Ferme restando le disposizioni di cui al quinto comma
dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i nuovi
interventi realizzabili ai sensi del quarto comma del medesimo
articolo al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle
aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono
essere in ogni caso localizzati su aree comprese nei programmi
pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10".
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. L'attivita' ed il funzionamento dell'ispettorato generale per
le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17
della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' i benefici di cui
all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al
31 dicembre 1987.
Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti di cui
all'articolo 19 della medesima legge. La spesa autorizzata con
l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18,
e' elevata a 900 milioni.
4-bis. Alla spesa occorrente per l'attuazione del precedente comma,
valutata in lire 1.037 milioni nell'anno 1986 e in lire 2.337 milioni
nell'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno 1986 e al corrispondente capitolo per
l'anno 1987.
4-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile
1984, n. 80, dopo le parole: "dirigente superiore" sono aggiunte le
seguenti: "A tale fine il contingente di ingegneri superiori di cui
alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' aumentato di 2 unita'"".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "31 marzo 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 1986".
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. L'articolo 5-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e'
abrogato, fatti salvi i provvedimenti posti in essere entro il 30
dicembre 1985.
2-bis. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta
regionale della Campania, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri commissari straordinari del Governo, possono
esercitare i poteri di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 26
giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6
agosto 1981, n. 456, esclusivamente nei limiti dei fondi stanziati
dal CIPE per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219".
al comma 4, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Le ordinanze del commissario per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata n. 431 del 16 novembre 1981 e n. 41 del 2
giugno 1982 sono abrogate. Non e' ammessa ripetizione delle somme
gia' versate e non vi e' obbligo di corrispondere le somme ancora
dovute".
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. In considerazione della eccezionale situazione locativa, il
termine del 31 dicembre 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente la
sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi
rustici nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e'
prorogato al 30 giugno 1986.
5-bis. Tale disposizione non si applica per i provvedimenti di
rilascio fondati sulla morosita' del conduttore e del subconduttore,
nonche' per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo
59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
5-ter. Dopo la data del 30 giugno 1986 l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione,
divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25
marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, dal 24 novembre 1980 e
non ancora eseguiti, sara' effettuata:
a) dal 1 luglio 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi fino
al 31 dicembre 1981;
b) dal 1 ottobre 1986, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;
c) dal 1 gennaio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1983;
d) dal 1 luglio 1987, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;
e) dal 1 gennaio 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi tra
il 1 gennaio 1985 e la data di entrata in vigore del presente
decreto".
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni contenute nei commi 5, 5-bis e
5-ter del precedente articolo 2 sono estese ai comuni di Venezia e
Chioggia.
2. I proprietari o altri aventi titolo di unita' immobiliari
interrate, seminterrate e site al piano terra, soggette alle alte
maree nei comuni di Venezia e Chioggia, che stipulino contratti di
locazione per tali unita' da adibire ad uso di abitazione, provvedono
a loro spese all'assistenza dei nuclei familiari sgomberati per
effetto dell'alta marea.
3. I conduttori che abbiano acquisito in locazione le unita'
immobiliari di cui al precedente comma per uso diverso
dall'abitazione e adibiscano le unita' stesse a fini abitativi, in
caso di sgombero per alta marea non hanno diritto ad alcuna
assistenza e perdono ogni diritto ad essere inclusi nelle graduatorie
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".
All'articolo 3:
al comma 2, terzo capoverso, le parole: "nove rate" sono
sostituite dalle seguenti: "dodici rate";
al comma 2, terzo capoverso, le parole: "giugno 1986" sono
sostituite dalle seguenti: "settembre 1986".
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le somme relative alla sospensione delle imposte dirette e
dei contributi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo
13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, ed
all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, non concorrono
alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR".
All'articolo 4:
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
2-bis. Le modificazioni degli organici disposte dai precedenti
commi 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1 aprile 1986";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Sono fatte altresi' salve le assunzioni da effettuarsi ai
sensi della legge 22 agosto 1985, n. 444, tabella A, e quelle
disposte ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ancorche' in
corso di definizione alla data del 10 aprile 1986";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi,
valutato in lire 20 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,
all'uopo utilizzando la voce "Aumento degli organici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"";
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"6. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
d'intesa con il Ministro dell'interno, approva i piani annuali
relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali,
ponendo la relativa spesa a carico del fondo per la protezione civile
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24
luglio 1984, n. 363".
7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197,
e' sostituito dal seguente:
"4. I piani di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis sono comunicati
al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno di competenza. Tali
piani dovranno essere corredati del parere di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210"";
il comma 8 e' sostituito dal seguente.
"8. Il Ministro dell'interno e' tenuto ad emanare, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di
riassetto degli ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli,
secondo i criteri che verranno in esso stabiliti, nelle regioni che
ne sono prive".
All'articolo 5.
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985,
dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del
patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del
29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata
dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento
AGIP-Petroli di Napoli". Al punto 40 della medesima tabella, parte
II, dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive
integrazioni e modificazioni.
1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a
decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
1-quater. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 1976, n. 730, gia' prorogato da ultimo al 31 dicembre 1985
dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, nonche' il
termine previsto dall'articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648
del 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1986.
Il termine di 5 anni di cui al secondo comma dell'articolo 41-ter
del citato decreto-legge n. 648 del 1976 e' elevato a 10 anni.
1-quinquies. Tale proroga e' concessa con le limitazioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376.
1-sexies. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1,
secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.
1-septies. Le disposizioni agevolative di cui al nono comma
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1977, n. 546, come sostituito
dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonche' quelle
contenute nell'articolo 17 della stessa legge 11 novembre 1982, n.
828, sono prorogate al 31 dicembre 1986.
1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f),
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, va intesa come
riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita'
riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a
riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della
predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, cosi' come
delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
maggio 1976. e successive integrazioni".
All'articolo 6:
il comma 2 e' soppresso.
All'articolo 8:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per le roulottes che al termine dell'emergenza vengono
restituite ai legittimi proprietari, la sospensione dell'obbligo del
pagamento della tassa sulla proprieta' deve intendersi estesa
all'intero anno in cui ha avuto luogo la restituzione".
All'articolo 10:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
puo', con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, nel
limite massimo di lire 15 miliardi, estendere ai comuni della Sicilia
orientale, colpiti dai terremoti del dicembre 1985 e del gennaio
1986, la disciplina concernente l'opera di riattazione degli edifici
del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto dell'ottobre
1984";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Le spese relative agli interventi di riattazione e
ricostruzione nel settore agricolo e nei settori produttivi
danneggiati dagli eventi di cui al comma precedente fanno carico,
rispettivamente, ai fondi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590,
e al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive
integrazioni e modificazioni.
1-ter. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
provvede a stabilire con proprie ordinanze le necessarie deroghe
procedurali per consentire l'immediata esecuzione degli interventi.
1-quater. Per gli interventi di ricostruzione si applica la
disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni e integrazioni.
1-quinquies. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile puo', con proprie ordinanze, derogare ai termini, alle
procedure e alle norme tecniche previste dalla predetta legge 14
maggio 1981, n. 219".
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dal quinto comma
dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407, relativo alla
presentazione della istanza per il rilascio del nulla osta
provvisorio di prevenzione incendi, e' prorogato al 31 ottobre 1986.
2. Il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 31 ottobre 1986.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
alle istanze presentate entro le scadenze previste dal quinto comma
dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, e dall'articolo
1 del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 407.
4. Per coloro che, a seguito della presentazione dell'istanza,
abbiano gia' ricevuto o riceveranno entro la data del 31 ottobre 1986
la comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco
relativa alle prescrizioni e condizioni da attuare, il termine di 120
giorni previsto dal punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 14
agosto 1985 decorre dal 31 ottobre 1986".
Dopo l'articolo 13, e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis. - I titolari delle attivita' esistenti, anche se
hanno presentato la istanza per il rilascio del nulla osta
provvisorio, sono tenuti, entro il 28 febbraio 1987, a completare
l'istanza medesima con la documentazione indicata al terzo comma
dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985
recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 12 marzo 1986.