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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1
settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e
degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della
valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le
scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle
festivita' e degli esami.
6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione
dell'attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e
compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi
interessate.
7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale,
sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la
data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro
svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno
scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati
sostituendo le rispettive date con il 1 settembre e il 31 agosto. Ai
soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza
per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1
ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia
stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota al comma 8 dell'art. 1:
La legge 4 agosto 1977, n. 517 (entrata in vigore il 2
settembre 1977) reca norme sulla valutazione degli alunni e
sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre
norme di modifica dell'ordinamento scolastico.