Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di
termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento
dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni
Campania e Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante
concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984,
n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio
tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e'
posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio
1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo
costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi
agli enti interessati.
1-ter. I comuni sedi di titolarita' di segretari comunali
utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di
comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre
1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive
integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n.
211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, alle
Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai
segretari comunali dalla data della loro utilizzazione";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio
1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
1982, n. 187. A partire dal 1 settembre 1986 nei comuni disastrati e
in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e'
autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo
delegato fino al 31 dicembre 1987";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogato al 31
dicembre 1986.
4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie
terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita'
produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a
valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n.
219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e
collettivo.
4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre
1986.
4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
e' prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Ai proprietari di aree e di immobili
espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero del
comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' consentito optare, ai fini
dell'indennita' di espropriazione, fra il regime previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello
previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre
1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. L'onere relativo al pagamento dell'indennita' di
espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra
del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per
effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa
carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del
2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.
3. E' assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un
contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori
entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo
nonche' per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo
mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i
pescatori. Il relativo onere e' posto a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
Art. 1-ter. - 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma
1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211,
dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
46, le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate".
2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1
nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente
riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della legge
14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE
ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli
esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti
dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi
finanziari.
Art. 1-quater. - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera
e), e' aggiunta la seguente:
"f) dal 1 aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi
entro il 15 luglio 1986."
2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente
ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, e'
prorogato al 31 marzo 1987.
Art 1-quinquies. 1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma
5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e' aumentato, per
l'anno 1986, di lire 50 miliardi.
All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando
l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio
1978, n. 392 (Equo canone)".
Art. 1-sexies. 1. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge
2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 gennaio 1986, n. 11, e' soppresso".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia
residenziale nell'area metropolitana di Napoli, e' differito al 31
dicembre 1986. A decorrere dal 1 gennaio 1987, si applicano le
disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio
1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita
disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti
disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte
della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate,
nonche' per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma
medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di
Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi
consigli, nonche' i commissari straordinari del Governo trasmettono
al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita relazione
concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della
regione e degli enti locali.
2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate
disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni
straordinarie nelle zone terremotate.
3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora
necessari al completamento della funzionalita' interna dei singoli
ambiti territoriali in cui e articolato il programma di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi
gia' trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento
dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresi'
direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti
finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei
programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro
attivita'".
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1 ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il
Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante
delega, alle attivita' necessarie per il completamento delle
iniziative approvate".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. 1. La misura di contributi per le iniziative di cui
all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiornata,
nei limiti delle somme stanziate per il finanziamento del medesimo
articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31
dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla
realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non e'
dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite
di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, puo' essere superato ai soli fini
dell'adeguamento di cui al presente articolo".
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: "limitatamente alle ipotesi di cui al
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "per le iniziative di cui
all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del
contributo previsto";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro
dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica
alle competenti commissioni"".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "80 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "90 miliardi";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di
selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle
amministrazioni statali nonche' i provvedimenti adottati sono
trasmessi alle competenti commissioni parlamentari".
Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis - 1. Per i primi interventi urgenti relativi alle
eccezionali calamita' verificatesi a Senise a seguito della frana del
26 luglio 1986 il fondo della protezione civile e' aumentato di lire
10 miliardi per il 1986.
2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo".
Art. 5-ter. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad
utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera q), della legge
5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma
straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
149 del 30 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 22 agosto 1986.