Legge Ordinaria n. 487 del 08/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1986 n. 190)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa'.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante  riporto  delle
perdite nelle fusioni di societa', e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 1. - 1. Nell'articolo 17 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente comma: 
    "In caso di fusione le perdite  delle  societa'  che  partecipano
alla fusione, compresa la societa' incorporante, non  possono  essere
portate in diminuzione del reddito della  societa'  risultante  dalla
fusione o incorporante per la parte del  loro  ammontare  che  eccede
quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non  si  applica  alle  incorporazioni,  con  atto  di
fusione anteriore al 1  gennaio  1988,  di  societa'  che  alla  data
dell'atto medesimo risultino controllate dalla societa'  incorporante
da almeno due anni, o dalla data della loro  costituzione,  ai  sensi
dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del  codice  civile,  nonche'  alle
fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra societa'  che
risultino controllate, ai sensi  delle  richiamate  disposizioni  del
codice civile e per il periodo indicato, da una medesima  societa'  o
da un medesimo ente"". 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente. 
  "Art. 2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto  per
le fusioni  relativamente  alle  quali  il  deposito  prescritto  dal
secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e'  eseguito  dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 1 non  ha  tuttavia  effetto
per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte  di
tutte le societa' partecipanti, fino alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle  perdite
della  societa'   le   cui   perdite   sono   riportabili,   relativo
all'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  la  fusione  e'  stata
deliberata, risulta un  ammontare  di  ricavi,  di  cui  all'articolo
2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile,  e  un  ammontare
delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e   relativi
contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte  seconda,  numero  3,
del codice civile, superiore al 40 per  cento  di  quello  risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  277,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          140 del 19 giugno 1986.
            Non  sara'  pubblicato  il testo coordinato in quanto gli
          articoli  1  e  2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277,
          sono   stati   interamente   sostituiti   dalla   legge  di
          conversione  e  l'art.  3  riguarda  soltanto  l'entrata in
          vigore del decreto-legge stesso.

          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  17 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598, per le modifiche
          apportate dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 17. Riporto delle perdite. - Le societa' e gli enti
          di  cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la
          perdita  di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
          norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  in
          diminuzione  del reddito complessivo imponibile dei periodi
          d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
            In   caso  di  fusione  le  perdite  delle  societa'  che
          partecipano    alla    fusione,    compresa   la   societa'
          incorporante, non possono essere portate in diminuzione del
          reddito   della   societa'   risultante   dalla  fusione  o
          incorporante  per  la  parte  del loro ammontare che eccede
          quello  del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla
          situazione  patrimoniale  di  cui  all'art. 2502 del codice
          civile,  senza  tenere  conto dei conferimenti e versamenti
          fatti  negli  ultimi  diciotto  mesi. La limitazione non si
          applica  alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore
          al  1  gennaio  1988,  di  societa' che alla data dell'atto
          medesimo  risultino controllate dalla societa' incorporante
          da  almeno  due anni, o dalla data della loro costituzione,
          ai  sensi  dell'art. 2359, numeri 1 e 3, del codice civile,
          nonche'  alle  fusioni  che  abbiano luogo entro il termine
          indicato  fra  societa' che risultino controllate, ai sensi
          delle  richiamate  disposizioni  del codice civile e per il
          periodo indicato, da una medesima societa' o da un medesimo
          ente".

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dei  numeri  1) e 3) dell'art. 2359 del codice
          civile e' il seguente:
            "Societa' controllate e societa' collegate.
            (Omissis).
            1)  le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle
          azioni   o   quote  possedute,  dispone  della  maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
            (Omissis).
            3)  le societa' controllate da un'altra societa' mediante
          le  azioni  o  quote  possedute  da societa' controllate da
          questa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)