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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti
urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. (Controllo della gestione). - 1. I comuni e le
province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e
durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie
stabilite dalla legge.
2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo
di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali
adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita
deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a
ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al consuntivo
dell'esercizio relativo.
3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio
finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio
successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il
consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi
l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e
provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti
per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in
corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi.
All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi
specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i
proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.
4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali
provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di
previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario
per il controllo da parte del competente organo regionale".
All'articolo 4:
al comma 6, le parole: "entro il 31 agosto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 settembre".
All'articolo 6:
al comma 3, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: "del 6 per cento semestrale" sono
sostituite dalle seguenti: "riconosciuto sui depositi degli enti
locale dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio
dell'operazione".
All'articolo 9:
al comma 6, le parole: "finora operate" sono sostituite dalle
seguenti: "operate fino al 30 dicembre 1985".
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis. (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali
municipalizzate, provincializzate o consortili). - 1. Le aziende
speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa
deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario,
e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali
territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a
contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con
gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che
concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano
le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge
3 novembre 1971, n. 1069.
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e'
consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione
di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti
direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca
l'efficienza del servizio qualora si produca lievitazione degli oneri
a carico degli enti locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi,
comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la
costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di
una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre,
contestualmente, in liquidazione".
All'articolo 10:
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di
opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed
impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da
contributo regionale e' assunto a carico del bilancio dello Stato nei
comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito
decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La
spesa e' finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai
sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti".
All'articolo 11:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "gli istituti d'arte"
sono aggiunte le seguenti: ", i conservatori di musica e le accademie
di belle arti";
al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: "5 agosto 1975,
n. 412," sono aggiunte le seguenti: "o finanziate da comuni e
province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o
con mezzi propri,";
al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: "di secondo
grado, ", sono aggiunte le seguenti: "compresi i licei artistici, gli
istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle
arti,";
al comma 3, sono soppresse le parole: "in misura dell'80 per
cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si
trovino nell'impossibilita' di garantire, con i propri mezzi, in
tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata".
All'articolo 14:
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le
affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato
in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972.
I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del
consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte,
all'effettiva gestione del servizio";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito
dal seguente:
"La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni
di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in
dodicesimi. La durata di tale pubblicita' si intende prorogata di
anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da
eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno.
Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione annuale".
4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono
cosi' modificati:
lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.
4-quater. Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti
della imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle
pubbliche affissioni, nonche' delle relative sanzioni ed accessori,
sono arrotondati alle cento lire superiori.
4-quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui
all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.
4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in applicazione
delle tariffe per la pubblicita' luminosa od illuminata e per le
pubbliche affissioni, di cui all'altimo comma dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed
al penultimo comma dell'articolo 30 della stesso decreto, intese come
tariffe di base.
4-septies. L'attivita' pubblicitaria effettuata nell'ambito
delle ferrovie dello. Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n.
132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze
pubbliche, e' sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui
all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle
affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti
comunali per quanto attiene alla pubblicita'. L'autorizzazione si
intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione
entro trenta giorni dalla richiesta".
Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
"Art. 16-bis. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10). - 1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni).
- 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli
articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la
tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da
espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui
all'articolo 13, nonche', nel limite massimo del 30 per cento, a
spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale"".
All'articolo 17:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La tariffa del servizio fognature e' elevata ad un massimo di
100 lire".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli
articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e
dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 789, dal titolo I - Bilanci, trasferimenti e mutui
- e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge
28 febbraio 1986, n. 47, nonche' dal titolo I e dal titolo III del
decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.