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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente
disposizioni urgenti per il personale del lotto, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "Tuttavia, l'immissione
in servizio potra' essere disposta, tenuto conto delle esigenze di
salvaguardia della funzionalita' del servizio," sono sostituite dalle
seguenti: "Tuttavia sara' disposta l'immissione in servizio del
personale attualmente addetto alle ricevitorie";
al comma 1, quarto periodo, le parole: "e di un piano di
riparto dei posti per provincia" sono sostituite dalle seguenti: ",
di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di
salvaguardia della funzionalita' del servizio".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: "e' fissato al
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge
di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto
dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n.
528";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "di idoneo locale" sono
sostituite dalle seguenti: "di locali, arredi e attrezzature idonei";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della
legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dai seguenti: "E'
consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone
autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee
assenze o impedimenti, purche' in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come
modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In
caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia
compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su
richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo"".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "1 luglio 1986" sono sostituite dalle
seguenti: "1 ottobre 1986"; le parole: "dell'articolo 12, quarto
comma," sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e 12"; e
sono aggiunte, in fine, le parole: "di intesa con le organizzazioni
sindacali di settore maggiormente rappresentative".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
149 del 30 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 agosto 1986.